Obbligo di lavaggio dei D.P.I. e risarcimento del danno al lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22539 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale non è limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi in base a caratteristiche tecniche certificate, ma comprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c. Ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I., obbligo comprensivo del lavaggio periodico. Una volta accertata l’esistenza del danno, perché il datore non ha dimostrato di avere adempiuto a tale obbligo, lo stesso può essere determinato con liquidazione equitativa, anche nella forma cd. pura, purché il giudice dia conto in motivazione del peso specifico attribuito ai singoli fattori di incidenza.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva fornito al lavoratore, addetto a mansioni di magazziniere presso un’officina di manutenzione rotabili, indumenti da lavoro e altri presidi, tra cui scarpe antinfortunistiche, pantaloni, polo, felpe, camicie, giacca, giubbotto, caschetto, cintura anticaduta, protettore auricolare, maschere e guanti. Il lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento dell’obbligo di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale.

Il tribunale ha condannato la società al pagamento di euro 1.863,49; la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il travisamento della prova sulla qualificazione degli indumenti quali D.P.I., la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza e l’insussistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società censurava la sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, lamentando di avere contestato l’equiparazione degli indumenti di lavoro ai D.P.I. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: la ricorrente aveva trascritto gli argomenti della memoria di costituzione in primo grado ma aveva omesso di riferire e documentare quanto statuito sul punto dalla sentenza di primo grado e i rilievi mossi col ricorso in appello. Il ricorso che deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare la sede processuale delle tesi disattese, il contenuto degli atti e degli scritti difensivi necessari (Cass. n. 15058 del 2024; n. 12840 del 2017; n. 16655 del 2016).

La Corte ha poi escluso il dedotto travisamento della prova, richiamando Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.), mentre, se il fatto probatorio ha costituito punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c. Nella specie la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque preclusa dalla disciplina della cd. doppia conforme di merito. Non è configurabile nemmeno il vizio di motivazione apparente, poiché la decisione impugnata ha ricostruito in fatto le condizioni di luogo e di lavoro e ha applicato i principi di diritto conformandosi ai precedenti richiamati (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019; n. 6758 del 2022; n. 1986 del 2025).

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che la nozione legale di D.P.I. non va intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi in base a caratteristiche tecniche certificate, ma comprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c. Ne deriva l’obbligo datoriale di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti (Cass. n. 10378 del 2023; n. 12709 del 2023; n. 10128 del 2023; n. 16749 del 2019; n. 13283 del 2024; n. 11069 del 2023). La sentenza d’appello aveva accertato in fatto l’esposizione del lavoratore, benché magazziniere, agli stessi rischi dei manutentori, operando in un ambiente unico e promiscuo: accertamento non revisionabile in sede di legittimità.

Anche il terzo motivo è stato respinto. Una volta che il danno è certo nella sua esistenza, perché la società non ha dimostrato di avere adempiuto all’obbligo di eseguire i lavaggi, lo stesso può essere determinato con liquidazione equitativa (Cass. n. 13283 del 2024; n. 11069 del 2023). Questa, anche nella forma cd. pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei fattori di probabile incidenza sul danno, sicché il giudice deve dare conto in motivazione del peso specifico attribuito a ognuno di essi (Cass. n. 22272 del 2018; n. 18795 del 2021). La sentenza d’appello esplicita i criteri utilizzati nella liquidazione e tanto basta a escludere l’accoglimento della censura.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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