Prescrizione maturata dopo la riqualificazione del reato in appello (Cass. pen. Sez. V n. 24535 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di appello riqualifica il fatto in una fattispecie di reato diversa da quella contestata, deve applicare il termine di prescrizione previsto per la fattispecie ritenuta, restando fermo il dies a quo già individuato in relazione al medesimo fatto storico. La riqualificazione opera sul piano sostanziale e incide direttamente sul termine prescrizionale, che può risultare già maturato al momento della decisione. Se la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, la condanna non poteva essere pronunciata e le statuizioni civili devono essere revocate, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 22 settembre 2025, ha riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 7 ottobre 2024 nei confronti dell’imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento di una società dichiarata tale il 24 marzo 2016. I giudici di secondo grado hanno assolto l’imputato dalla bancarotta patrimoniale e hanno riqualificato la condotta documentale residua nell’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 2, legge fall., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando pena principale e pene accessorie, con conferma delle statuizioni civili.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Il primo censura l’omessa applicazione dell’art. 157 cod. pen., perché la riqualificazione avrebbe comportato un termine prescrizionale di sette anni e sei mesi, con scadenza già maturata, senza sospensioni, prima della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo. Il percorso argomentativo muove da un dato tecnico essenziale: la Corte di appello, assolvendo dalla bancarotta patrimoniale e riqualificando la bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili, ha sostituito una fattispecie punita con pena massima di dieci anni con altra punita con pena massima di due anni. Da ciò discende, sul piano dell’art. 157, comma 1, cod. pen., il passaggio del termine prescrizionale da dodici anni e sei mesi a sette anni e sei mesi.
Il termine ridotto, calcolato dalla data dichiarativa del fallimento e in assenza di cause di sospensione, risulta scaduto il 24 settembre 2023. La Corte rileva che tale scadenza è anteriore non solo alla pronuncia di appello, ma alla stessa sentenza di primo grado, datata 7 ottobre 2024: la condanna non poteva dunque essere emessa, perché il reato era già estinto al momento della decisione.
Gli ulteriori motivi sono valutati complessivamente infondati, con il limite proprio della valutazione sommaria imposta dalla presenza di una causa estintiva. La Corte richiama il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, l’assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. è consentita solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così da appartenere alla constatazione e non all’apprezzamento, secondo Sez. U, n. 35490 del 28.05.2009, Tettamanti.
Su questa base il secondo motivo è manifestamente infondato: le immagini satellitari prodotte dalla difesa, riferite a un limitato arco temporale, non smentiscono il dato attestato dagli agenti della Polizia municipale in ordine alla dichiarata irreperibilità dell’indagato. Quanto agli ulteriori motivi, essi sollecitano una rivalutazione di dati di merito sulla consapevolezza dell’assunzione del ruolo di amministratore di diritto: la motivazione dei giudici territoriali non è né carente, né illogica, né in contrasto con le acquisizioni processuali.
La conseguenza processuale è duplice. Poiché la causa estintiva era maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, non poteva essere pronunciata condanna agli effetti civili: le relative statuizioni, disposte dal Tribunale e confermate in appello, sono revocate. La sentenza è annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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