Partecipazione mafiosa del tramite e limiti del cumulo: rigetto (Cass. pen. Sez. V n. 24534 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa la condotta di chi, in modo stabile e non episodico, assicura la circolazione di messaggi, ordini e direttive tra il soggetto in posizione apicale assente dal territorio — perché detenuto, sottoposto a misura o intenzionato a cautelarsi rispetto ai controlli — e gli affiliati in libertà. Ciò che rileva non è la materiale trasmissione di singole informazioni, né la conoscenza del loro contenuto, ma la funzione concretamente svolta dall’intermediario, che si traduce in un apporto effettivo e causalmente apprezzabile all’operatività del sodalizio; è irrilevante la prospettazione ipotetica secondo cui gli affiliati avrebbero potuto rivolgersi direttamente al vertice. In tema di cumulo delle pene, i limiti massimi previsti dall’art. 78 cod. pen. presuppongono che le condotte siano state realizzate prima dell’esecuzione delle pene e non si applicano alle pene già interamente espiate prima della consumazione degli ulteriori reati, dovendosi procedere a un ulteriore cumulo tra le nuove pene e l’eventuale residuo da espiare.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 aprile 2025, aveva confermato la condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 3 maggio 2023. Due imputati — un esponente di vertice del sodalizio e un secondo soggetto operante come tramite — erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la ritenuta partecipazione all’associazione di stampo mafioso; al primo era contestata anche l’aggravante della continuazione con precedenti condanne irrevocabili, al secondo il concorso in lesioni personali pluriaggravate.
Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto l’assenza di un contributo attivo al sodalizio e la violazione dei limiti del cumulo giuridico; il secondo ha contestato la qualificazione del proprio ruolo come mero canale di collegamento, l’insussistenza del contributo alle lesioni e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto delimitato l’orizzonte del giudizio di legittimità: il sindacato resta circoscritto alla congruità e logicità dell’apparato argomentativo, senza possibilità di una rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito. I ricorsi, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, sollecitavano in realtà una diversa valutazione delle risultanze probatorie, ponendo in dubbio l’attendibilità dei collaboratori e proponendo una lettura alternativa delle conversazioni intercettate.
Nel merito, la persistenza del vincolo associativo del primo ricorrente è stata desunta da una pluralità di elementi convergenti: le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tutti collocati in posizioni di vertice, che riferivano della sua perdurante capacità di impartire direttive e autorizzazioni, anche a distanza, perfino in ordine al traffico di stupefacenti e alla ripartizione delle zone di spaccio. La Corte ha ribadito che la distanza geografica e il pregresso stato detentivo non sono incompatibili con la permanenza del vincolo, ove risulti la stabile attitudine del soggetto a fungere da punto di riferimento per gli affiliati. Le attività economiche apparentemente personali sono state ricondotte alle strategie criminali del sodalizio.
Il secondo motivo del primo ricorrente è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi di carcerazione, detraendo ogni periodo dal cumulo parziale secondo il criterio dell’art. 78 cod. pen. e dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.: i limiti massimi non operano per le pene già interamente espiate prima della consumazione dei reati successivi, poiché diversamente si consentirebbe di delinquere ulteriormente senza timore di risponderne.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha respinto la qualificazione della sua condotta come mera intermediazione neutra. Il ruolo di tramite tra il padre e gli esponenti del mandamento — documentato da numerose conversazioni intercettate tra il 2015 e il 2019, comprese quelle in cui il riferimento ai “limoni” è stato ritenuto dissimulazione dello stupefacente — integra un contributo concreto, consapevole e funzionale al rafforzamento dell’associazione. Irrilevante è l’assunto controfattuale secondo cui gli affiliati avrebbero potuto rivolgersi direttamente al vertice: rileva la funzione in fatto svolta dall’imputato, non assetti alternativi astrattamente configurabili.
Infine, la Corte ha confermato il coinvolgimento del secondo ricorrente nel concorso morale nelle lesioni, avendo egli istigato l’esecutore materiale e sollecitato l’azione, e ha dichiarato inammissibile, prima che infondata, la censura sul trattamento sanzionatorio, rientrando la determinazione della pena nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 78 c.p. – Limiti degli aumenti delle pene principali
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 657 c.p.p. – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo