Inammissibile il ricorso sulla qualifica di prestanome nel reato tributario (Cass. pen. Sez. VII n. 38035 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione, si risolva in una mera doglianza di fatto, riproduttiva di censure già vagliate e disattese nel merito, è inammissibile. Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la contestata veste di prestanome non esclude di per sé l’elemento soggettivo dell’amministratore firmatario: la qualificazione della società come cartiera avvalora, e non smentisce, la consapevolezza del falso. La concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è motivata in base alle modalità della condotta, all’intensità del dolo, all’entità del danno erariale, all’assenza di riparazione e ai precedenti penali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 13 gennaio 2025, confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 12 gennaio 2024, che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale firmatario della dichiarazione di una s.r.l., indicato elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Con un primo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, sostenendo di non avere gestito realmente l’impresa e di essere stato soltanto una “testa di legno”. Con un secondo motivo denunciava la violazione di legge nella commisurazione della pena, deducendo l’eccessività della stessa e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato in modo specifico e costituito da mera doglianza in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito. Il ricorso mirava, in sostanza, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Nel merito della doglianza sulla veste di prestanome, i giudici di primo e secondo grado hanno motivato correttamente, con conforme valutazione, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, basandosi su una pluralità di elementi: il ricorrente rivestiva la qualità di amministratore dell’impresa; non era stato fornito alcun elemento per individuare altro soggetto eterodiretto; la qualifica della società quale cartiera avvalorava, invece di escludere, la tesi che il ricorrente sapesse cosa stava facendo dichiarando il falso; la società operava in un vuoto operativo e documentale, ricostruito a seguito della dichiarazione di fallimento, che rendeva evidente come il ricorrente non potesse non trovarsi nelle condizioni di sapere che la dichiarazione che andava a firmare recava al suo interno elementi oggettivamente fittizi. La prospettazione difensiva si basava, per la Corte, su mere inverosimili asserzioni.

Analogo esito ha avuto il secondo motivo, formulato senza il minimo critico riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato o ad elementi che sarebbero stati premessi o scorrettamente valutati in sentenza. I giudici di merito hanno esaustivamente motivato il rigetto dell’istanza di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, prendendo in considerazione le modalità della condotta, l’intensità del dolo, l’entità del danno cagionato all’erario, la condotta processuale del ricorrente, priva di resipiscenza, l’assenza di riparazione o risarcimento e la personalità negativa desumibile dai numerosi precedenti penali, anche specifici. Rilevava, in particolare, il precedente per associazione per delinquere finalizzata a plurime violazioni tributarie, a fronte di un trattamento sanzionatorio complessivamente modesto.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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