Inammissibile ricorso su bilanciamento attenuanti generiche e aggravante art 112 cod pen (Cass. pen. Sez. VII n. 38030 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentito il motivo che investe il trattamento punitivo sorretto da motivazione adeguata e coerente, risolvendosi in un sindacato di merito precluso alla Corte. Il giudice di rinvio, investito del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., può pervenire a un nuovo giudizio di equivalenza valorizzando gli elementi già acquisiti nei gradi di merito, con valutazione complessiva della condotta antecedente e susseguente al fatto e dell’intensità del dolo. La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La ricorrente è stata riconosciuta responsabile, in primo grado, di diversi reati di importazione, trasporto e cessione di stupefacenti. La Corte d’appello di Napoli, in un giudizio di rinvio originato dall’annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la decisione di condanna.

Oggetto del rinvio era il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., in precedenza risolto nel senso dell’equivalenza. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il giudice del rinvio applicato i principi affermati dalla Corte di cassazione, essendosi limitato a richiamare la norma e a valorizzare il quantitativo di stupefacente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto un profilo preliminare: la censura investe un trattamento punitivo sorretto da motivazione adeguata e coerente, sottraendosi così al sindacato di legittimità. Il ricorrente non contesta un errore di diritto, ma chiede alla Corte una diversa valutazione del bilanciamento già compiuto dal giudice di merito.

Nel merito, la Corte ha verificato che il giudice d’appello ha argomentato correttamente l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen. Quest’ultima era stata già affermata nella sentenza oggetto di annullamento parziale, sicché il giudice del rinvio ha operato una nuova valutazione sugli stessi elementi acquisiti nei gradi precedenti.

La Corte ha elencato i fattori valorizzati: la gravità intrinseca della condotta, il numero dei partecipi — alcuni dei quali stranieri e altri non identificati — il quantitativo e la sostanza stupefacente oggetto dell’importazione, la disponibilità di mezzi e la capacità di acquistare stupefacenti all’estero e di curarne la distribuzione sul territorio italiano. A questi si sono aggiunte la condotta antecedente e susseguente al fatto, come cristallizzata nei capi di imputazione coperti dal giudicato, e la valutazione circa l’intensità del dolo.

La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 per escludere che la ricorrente versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ne è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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