Prestazioni oltre il tetto di spesa sanitaria spettano al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. III n. 16991 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, la domanda di condanna dell’azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla struttura accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell’esatto adempimento di un’obbligazione correlata a una pretesa del privato riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non muta se l’azienda eccepisca il difetto di giurisdizione sul presupposto che la pretesa creditoria sia stata incisa da deliberazioni autoritative, salvo che le repliche del creditore si traducano in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell’illegittimità di quel provvedimento. In tal caso il petitum sostanziale investe anche l’esercizio del potere e la controversia è attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una casa di cura privata chiedeva nel 2007 al Tribunale di Ancona di ingiungere all’azienda sanitaria regionale il pagamento di una somma per fatture emesse negli anni 2001 e 2003, relative a prestazioni erogate in favore dell’azienda oltre il limite finanziario stabilito in convenzione. La struttura sosteneva di aver dovuto accettare ricoveri urgenti imposti dal servizio sanitario, non contestando il tetto di spesa in sé, ma rivendicando il credito maturato secondo la normativa allora vigente.
Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo; l’azienda si opponeva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ravvisando nella convenzione un contratto di diritto pubblico e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte d’Appello rigettava l’appello della struttura, confermando la statuizione. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua la questione nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento oltre il budget. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, facendo salve quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Le Sezioni Unite n. 11680/2023, richiamando Cass. Sez. Un. n. 411/2007 e n. 603/2005, hanno già affermato che i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private conservano natura di concessione di pubblico servizio, ma che le controversie di contenuto meramente patrimoniale restano soggette alla giurisdizione ordinaria. Rileva il criterio del petitum sostanziale: conta la contrapposizione tra obbligo e pretesa, non il potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali.
La sentenza richiama inoltre Cass. Sez. Un. n. 26200/2019, secondo cui la domanda di pagamento delle prestazioni eccedenti il limite di spesa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di verifica dell’esatto adempimento di un’obbligazione. Il coinvolgimento del potere autoritativo si produce solo quando il creditore chieda l’accertamento con efficacia di giudicato dell’illegittimità degli atti determinativi dei saldi extrabudget.
Nella specie la struttura non ha contestato l’azione autoritativa, ma ha fondato la pretesa creditoria sulla normativa vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 133/2008, che ha vietato la remunerazione delle prestazioni oltre il budget. Essendo la questione di giurisdizione già risolta dalle Sezioni Unite, la sezione semplice può trattenere il ricorso ex art. 374, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ. e applicare i medesimi principi.
La Corte afferma quindi la giurisdizione del giudice ordinario e, in applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, per l’esame nel merito, demandandogli anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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