Assenza di segnaletica e responsabilità del custode della strada (Cass. civ. Sez. III n. 26058 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’ente custode della strada, l’assenza o la scarsa visibilità della segnaletica stradale non può ritenersi causa degli incidenti occorsi quando la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti, essendo sufficienti a regolarla le norme del codice della strada. Il danno subito dall’utente non è riconducibile alla cosa in custodia dell’amministrazione quando, nella prospettazione dello stesso danneggiato, derivi semmai da una pretesa condotta colposa dell’ente. L’apprezzamento del giudice di merito sulla dinamica del sinistro, sulla condotta dei conducenti, sulla colpa e sul nesso causale costituisce giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione completa, corretta e logicamente coerente.
Il Fatto
Un automobilista agisce contro il Comune per il risarcimento dei danni riportati in un incidente stradale avvenuto su una strada comunale; assume che lo scontro con altro veicolo sia stato determinato dalla carenza di segnaletica.
Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte d’appello di Perugia, in riforma, la rigetta. Il soccombente ricorre in cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., in combinato disposto con le norme del codice della strada, l’art. 79 del d.P.R. n. 495/1992 e gli artt. 2697, 115 e 116 cod. proc. civ. L’ente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, logicamente e giuridicamente connessi, sono esaminati congiuntamente. La Corte richiama integralmente la proposta di definizione accelerata, rilevando anzitutto che la fattispecie non è riconducibile all’art. 2051 cod. civ., poiché il danno, anche nella prospettazione del ricorrente, non è causalmente riferibile alla cosa in custodia dell’amministrazione, ma deriverebbe al più da una pretesa condotta colposa della stessa.
La decisione impugnata appare comunque conforme all’indirizzo secondo cui l’assenza di intellegibile segnaletica, ove la circolazione possa svolgersi senza inconvenienti con le sole norme del codice della strada, non determina la responsabilità dell’ente custode (Cass., Sez. 3, n. 10520 del 28/04/2017; Sez. 3, n. 2074 del 13/02/2002). La corte territoriale ha accertato che il sinistro è stato causato dal mancato rispetto, da parte dei conducenti, delle norme sulla circolazione, sufficienti a impedire lo scontro, e non dalla mancanza o scarsa visibilità della segnaletica.
Le censure, pertanto, in parte non colgono la ratio decidendi — non rilevando né a chi spettasse la precedenza né se la segnaletica esistesse o fosse visibile — e in parte si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né contraddittoria, e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
La Corte ribadisce il costante indirizzo per cui la ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’accertamento della condotta dei conducenti, della colpa e del nesso causale costituiscono giudizio di mero fatto, insindacabile in legittimità quando il ragionamento sia completo, corretto e coerente sul piano logico-giuridico (Cass., Sez. 6-3, n. 14358 del 05/06/2018; Sez. 3, n. 3503 del 23/02/2016; Sez. 3, n. 1028 del 25/01/2012). Le argomentazioni della memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. non giustificano conclusioni difformi.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi. Sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., quantificata in euro 2.300,00 e in euro 2.500,00. È dato atto dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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