Presunzione di distribuzione degli utili al socio dopo cancellazione della società (Cass. civ. Sez. V n. 25693 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, non essendo necessario un valido ed autonomo atto impositivo presupposto nei confronti della società. La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce all’amministrazione finanziaria di accertare e sanzionare gli illeciti tributari e non rende inesistente l’avviso di accertamento notificato alla società. Il socio può vincere la presunzione solo offrendo la prova di un fatto positivo incompatibile con la distribuzione, ossia il reinvestimento, l’accantonamento o l’appropriazione degli utili da parte di un terzo, non essendo sufficiente la mera deduzione di perdite contabili. La distribuzione si presume avvenuta in proporzione alla quota di partecipazione e nello stesso periodo d’imposta in cui i maggiori ricavi sono stati conseguiti dalla società.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti del socio di una s.r.l., per l’anno di imposta 2011, recuperando a tassazione, a titolo di Irpef, gli utili extracontabili accertati in capo alla società, in proporzione alla quota di partecipazione, oltre addizionali, sanzioni e interessi.

La società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del socio, ritenendo che dall’avviso notificato a un soggetto estinto non potesse trarsi alcuna prova. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, affermando che la cancellazione non impediva l’accertamento e che, essendo divenuto definitivo l’accertamento verso la società, operava la presunzione di distribuzione degli utili. Il socio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale: se la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili possa operare quando l’accertamento nei confronti della società non sia stato autonomamente impugnato e la società sia stata cancellata. Il ricorrente deduceva l’illegittimità derivata del proprio avviso, per l’inesistenza di quello emesso verso un soggetto estinto.

Il Collegio respinge la tesi, rilevando che il ricorrente confonde la posizione dei creditori della società con quella dei creditori dei soci. L’amministrazione ha agito per recuperare nei confronti del socio gli utili derivanti dall’accertamento verso la società, che non è stato impugnato né dai soci quali successori della società estinta, né dal ricorrente, destinatario di un autonomo atto di accertamento. La responsabilità dei soci per i debiti sociali e i relativi limiti sono pertanto inconferenti.

Quanto alla pretesa inesistenza dell’atto impositivo verso la società, la Corte osserva che esso è stato notificato al ricorrente unitamente all’avviso qui impugnato e che egli avrebbe potuto impugnarlo insieme al proprio, ovvero contestare l’esistenza dei ricavi non dichiarati. Richiama, sul punto, la presunzione di conoscenza degli atti societari da parte dei soci, considerati naturalmente informati delle vicende sociali.

Nel merito della presunzione, la Corte ribadisce l’indirizzo consolidato: in presenza di ristretta base societaria e del vincolo di reciproco controllo, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Il fatto noto non è costituito dai maggiori redditi accertati in via induttiva, ma dalla ristrettezza della compagine sociale; non si configura quindi alcuna presunzione di secondo grado.

Il contribuente può contrastare la presunzione solo provando un fatto positivo incompatibile con la distribuzione: il reinvestimento, l’accantonamento o l’appropriazione degli utili da parte di un terzo. Non basta dedurre che il bilancio ufficiale si sia chiuso in perdita. La distribuzione si presume, salvo prova contraria, proporzionale alla quota e avvenuta nello stesso periodo d’imposta dei maggiori ricavi, mancando una deliberazione di approvazione del bilancio. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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