Progressioni per saltum nella P.A. e onere di domanda di partecipazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4176 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di progressioni economiche nel pubblico impiego, la domanda giudiziale del dipendente diretta a censurare la mancata possibilità di partecipare a una procedura selettiva presuppone la presentazione della relativa domanda di ammissione. In mancanza di tale domanda non sorge il diritto soggettivo del lavoratore a partecipare alla selezione, né sussiste l’interesse a impugnare le clausole del bando che eventualmente ostino alla successiva ammissione. La presentazione della domanda per una posizione economica diversa da quella rivendicata costituisce espressione di una scelta del dipendente, ancorché orientata da valutazioni di opportunità. Il giudice di legittimità può correggere la motivazione del giudice di merito, sostituendo le ragioni in diritto, quando questi sia comunque pervenuto a un’esatta soluzione della questione giuridica.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di un’amministrazione centrale hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro pubblico per ottenere la declaratoria di illegittimità delle clausole contrattuali che escludevano l’accesso per saltum alle posizioni economiche superiori. La domanda mirava ad accertare il diritto a concorrere alla procedura di riqualificazione e a essere inseriti nelle graduatorie finali, con conseguente inquadramento nelle posizioni rivendicate.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo necessaria la presentazione di apposita istanza di partecipazione e comunque legittima la contrattazione integrativa. La Corte d’appello ha respinto il gravame, escludendo il contrasto tra contrattazione integrativa e contratto collettivo nazionale. I dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di violazione di legge e di carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i primi due motivi, con i quali i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per asserita carenza di motivazione e per avere la Corte territoriale ritenuto inesistenti i motivi di appello. I giudici di legittimità li dichiarano inammissibili, poiché le censure investono un’affermazione che non costituisce l’effettiva ratio decidendi: la Corte d’appello non è pervenuta a una declaratoria di inammissibilità del gravame, ma ha affrontato il merito della domanda.
Il terzo motivo, che attiene al merito, è giudicato infondato, sia pure nei sensi di cui in motivazione. La Corte riconosce che la giurisprudenza ammette la progressione per saltum nei limiti fissati dalla Corte cost. n. 194 del 2002. Tuttavia rileva un dato pacifico: i ricorrenti non hanno presentato domanda per le posizioni economiche superiori rivendicate, avendo invece partecipato alla selezione per posizioni intermedie, superando i relativi esami e collocandosi utilmente nelle graduatorie.
Richiamando un consolidato orientamento, la Corte afferma che, quando i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto perché rimasta assorbita, il giudice di legittimità può decidere la questione, purché su di essa si sia svolto il contraddittorio. Nella specie la mancata presentazione della domanda non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essendo pacifica e ammessa dagli stessi ricorrenti, sì da escludere l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato.
Nel merito la pretesa è comunque infondata, in conformità a precedenti in fattispecie sovrapponibili. La Corte ribadisce che rispetto all’azione di esatto adempimento la condizione dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. richiede l’allegazione di avere partecipato alla selezione o di esserne stati ingiustamente esclusi. La presentazione della domanda per una posizione diversa è espressione di una scelta del dipendente.
Il ricorso è dunque respinto, con correzione della motivazione del giudice di merito mediante integrazione delle ragioni in diritto, secondo il principio che la mancanza di motivazione su questione di diritto è irrilevante quando il giudice sia pervenuto a un’esatta soluzione. I ricorrenti sono condannati in solido alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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