Presunzione utili extracontabili e prova contraria nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19969 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa opera la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati, superabile solo con la prova contraria offerta dal contribuente. L’art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6, comma 1, della L. n. 130 del 2022, non ha attenuato l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria né ha escluso il ricorso alle presunzioni semplici, che restano disciplinate dagli artt. 2727 e 2729 c.c. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto al solo minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà del ragionamento. Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata presupponga l’implicito rigetto della questione non trattata.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale nei confronti di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, l’Ufficio rettificava in aumento il reddito d’impresa dichiarato per l’anno d’imposta 2010. Con avviso di accertamento, l’Amministrazione recuperava poi a tassazione, ai fini IRPEF, il maggior reddito da partecipazione asseritamente conseguito dalla socia, applicando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Avverso tale sentenza la socia proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il terzo e il quarto motivo, con i quali si deducono vizi processuali. Quanto al terzo, si denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto o mera apparenza della motivazione. Il Collegio richiama la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, che ha ristretto il sindacato alla verifica del minimo costituzionale.

Sono rilevanti solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile. L’anomalia deve emergere dal testo del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Nel caso concreto il percorso della Commissione regionale risulta intelligibile: muove dalla presunzione di distribuzione degli utili, valuta la prova contraria e la giudica inidonea, alla luce delle dichiarazioni rese in sede penale e dell’assenza di una ricostruzione della consistenza patrimoniale della contribuente.

Quanto al quarto motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti l’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendone l’infondatezza. Il rigetto integrale dell’appello implica dunque la valutazione negativa della doglianza sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile: la censura presuppone una diversa ricostruzione del fatto e impinge nella valutazione riservata al giudice di merito. La Corte precisa poi che l’art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992 non si pone in contrasto con l’applicabilità delle presunzioni legali che impongono al contribuente la prova contraria, né esclude il ricorso alle presunzioni semplici, coerenti con gli artt. 2727 e 2729 c.c.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: in presenza di una doppia conforme, il ricorso poteva essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., senza che la ricorrente abbia dimostrato la diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e attestazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *