Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 3821 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Non può lasciarsi all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Integra tale vizio la sentenza di appello che si limiti a rinviare alla decisione di primo grado senza riportarla e che non spieghi le ragioni della ritenuta genericità e non inerenza dei costi. Il vizio di motivazione apparente determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA emesso nei confronti di una società relativamente all’anno d’imposta 2007. L’Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di alcuni costi per consulenza e per rifornimento dei veicoli aziendali, rilevando la genericità delle fatture e delle schede di carburante e l’assenza di elementi da cui dedurre l’inerenza.
La società contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 2522/10/15 depositata il 4 maggio 2015, respingeva l’appello, rilevando che le argomentazioni erano le stesse già disattese in primo grado e che le presunzioni poste a base dell’accertamento erano univoche e attendibili, senza prova contraria. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale reso una motivazione complessivamente apparente. Il secondo e il terzo motivo contestano, rispettivamente, ai sensi dei numeri 5 e 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in ordine alla sottoscrizione dell’atto da parte del Capo Area senza produzione della delega del direttore dell’Ufficio. Il quarto e il quinto motivo denunciano la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 in tema di genericità delle fatture di consulenza e di certezza e inerenza dei costi relativi al carburante.
La Corte ritiene fondato e assorbente il primo motivo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016, confermata da Cass. n. 13977 del 23/05/2019), il Collegio ribadisce che la motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale non ha dedotto nulla in ordine al rilievo di assenza di delega; ha ritenuto la genericità e la non inerenza delle fatture di consulenza e dei costi del carburante semplicemente rinviando alla decisione di primo grado, peraltro non riportata; non ha spiegato le ragioni per le quali le fatture prodotte fossero generiche e i costi del carburante non sufficientemente comprovati e non inerenti.
Pertanto la motivazione è meramente apparente, perché il giudice di appello non ha esplicitato in alcun modo il percorso logico-giuridico sottostante. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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