Privilegio del credito Simest anche senza richiamo nel contratto di finanziamento (Cass. civ. Sez. III n. 20362 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privilegio riconosciuto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 in favore del credito alle restituzioni non riguarda soltanto le patologie della fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche alla fase successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale. Spetta al giudice verificare che il finanziamento integri uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche quando nel contratto di finanziamento manchi qualsiasi riferimento a tale normativa. Il collegamento tra il privilegio e le ipotesi di revoca disciplinate dal medesimo articolo non va ricostruito in chiave meramente letterale, ma alla luce della sostanziale ratio legis.

Il Fatto

La società controricorrente, ente gestore di un Fondo rotativo pubblico istituito ex art. 2 legge n. 394/1981, ha agito nei confronti della società finanziata, ammessa al concordato preventivo, per ottenere il riconoscimento della natura privilegiata del credito derivante da un finanziamento agevolato concesso ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 133/2008.

Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea interpretazione del contratto di finanziamento e la violazione delle regole sull’interpretazione della legge, per avere il giudice di merito esteso il privilegio a fattispecie estranee a quelle di revoca sanzionatoria con provvedimento amministrativo.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono tra loro connessi e vengono esaminati congiuntamente. La ricorrente sostiene che l’art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998 consenta il privilegio solo nelle ipotesi di revoca del beneficio per fatti illeciti addebitati alla mutuataria, con interpretazione letterale delle disposizioni sui commi da 1 a 4.

La Corte li reputa manifestamente infondati e quindi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. La decisione impugnata è pienamente conforme all’indirizzo consolidato della stessa Corte, espresso con riguardo alla ripartizione dell’attivo fallimentare ma applicabile anche al concordato preventivo.

Secondo tale indirizzo, richiamato nella massima ufficiale — Cass., Sez. I, ordinanza n. 27303 del 16.09.2022, cui si affiancano in senso conforme Sez. I, ordinanza n. 23137 del 22.10.2020, Sez. I, ordinanza n. 6508 del 09.03.2020, Sez. I, sentenza n. 2663 del 30.01.2019 e Sez. I, ordinanza n. 9926 del 20.04.2018 — l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 si riferisce non solo alle patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito, inclusa la risoluzione negoziale.

Nella specie, osserva il Collegio, è pacifico che il finanziamento concesso alla società ricorrente integrasse uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, sebbene nel contratto di finanziamento non vi fosse alcun espresso riferimento a tale normativa. La mancanza del richiamo contrattuale è dunque irrilevante: spetta al giudice accertare in concreto la riconducibilità dell’operazione al sistema degli interventi pubblici regolati dalla disciplina speciale.

Il ricorso, anche come integrato dalla memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non offre ragioni idonee a rimeditare l’indirizzo consolidato. La Corte ribadisce che l’interpretazione deve tener conto della sostanziale ratio legis, evitando di ancorarsi alla mera formulazione letterale delle disposizioni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con i conseguenti obblighi in materia di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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