Trasporti, guida e riposo: responsabilità d’impresa e pluralità delle sanzioni (Cass. civ. Sez. II n. 20364 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasporto su strada, l’art. 174, comma 9, cod. strada, nel testo applicabile ratione temporis, individua due distinte forme di responsabilità del datore di lavoro dei conducenti: una responsabilità per fatto proprio, derivante dall’inadempimento degli obblighi posti direttamente sull’impresa dal regolamento (CE) n. 561/2006, e una responsabilità solidale per le violazioni commesse dai dipendenti. La congiunzione “e” tra i requisiti della fattispecie non ha funzione copulativa, ma disgiuntiva, con la conseguenza che ciascuna delle condotte descritte è autonomamente sanzionabile. Il deficit organizzativo dell’impresa, consistente nel non avere organizzato l’attività dei conducenti nel rispetto dei periodi di guida e di riposo, costituisce un unico illecito, la cui sanzione va determinata unitariamente e commisurata esclusivamente al numero dei conducenti coinvolti, non alla pluralità delle infrazioni dai medesimi commesse.
Il Fatto
Con verbale del novembre 2010, la Direzione Provinciale del Lavoro determinava in € 29.079,00 la sanzione complessivamente dovuta da una società di trasporti e dal suo socio per avere, tra l’ottobre 2009 e il gennaio 2010, violato ripetutamente le prescrizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di periodi di guida e di riposo, non avendo organizzato l’attività di nove autisti dipendenti in modo da garantire i prescritti periodi di interruzione e di riposo.
Il giudizio di opposizione si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda e la riduzione della sanzione al minimo edittale per le residue violazioni. L’appello proposto dalla società e dal socio veniva rigettato dal Tribunale, che riteneva la norma applicabile estesa a ogni inosservanza del regolamento riferibile a un dipendente. Avverso tale decisione i ricorrenti propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti censuravano la lettura della congiunzione “e” contenuta nell’art. 174, comma 9, cod. strada nel testo vigente all’epoca dei fatti, sostenendo che l’illecito richiedesse la compresenza della violazione del regolamento e della irregolare tenuta dei documenti. La Corte ritiene la censura infondata.
La disciplina in esame è contenuta nell’art. 174 cod. strada e ha la funzione di dare attuazione al regolamento (CE) n. 561/2006, che ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 3820/85. Il rinvio operato dalla norma interna è di tipo dinamico, sicché la disposizione segue l’evoluzione della fonte comunitaria, cui rinvia per relationem.
La Corte, richiamando le finalità perseguite dai Considerando 17, 27 e 31 del regolamento e la giurisprudenza della Corte di giustizia, osserva che il regolamento pone a carico delle imprese obblighi specifici: dotare i veicoli di tachigrafo, garantire il buon uso dello strumento, organizzare l’attività dei conducenti, fornire istruzioni e formazione, effettuare controlli periodici.
Ne consegue che la condotta descritta dall’art. 174, comma 9, nella parte relativa alla mancata o irregolare tenuta dei documenti, si limita a specificare la violazione di condotte già imposte dal regolamento. La sostituzione, nel 2010, della congiuntiva “e” con la disgiuntiva “ovvero” non ha innovato, ma soltanto chiarito che le fattispecie di illecito sono autonome e non elementi di un’unica condotta da accertare congiuntamente.
Con il secondo motivo, accolto, i ricorrenti contestavano la determinazione della sanzione in base al numero delle singole infrazioni. La Corte ribadisce che l’art. 174 configura una responsabilità per fatto proprio e una solidale. Il comma 9 sanziona un deficit organizzativo del datore di lavoro: la condotta va individuata unitariamente e differenziata solo in ragione del diverso disvalore connesso alla pluralità dei lavoratori coinvolti, cioè in base al numero dei conducenti e non delle infrazioni. Il principio è già affermato da Cass., Sez. II, 29/5/2020, n. 10327. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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