Procacciatore d’affari stabile qualificabile come agente con obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26193 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualificazione del rapporto come contratto di agenzia, rilevano la continuità e la stabilità dell’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, svolta dall’agente in una determinata sfera territoriale, con collaborazione professionale autonoma non episodica e risultato a proprio rischio. Il rapporto del procacciatore d’affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti trasmettendole all’imprenditore. Il giudice del merito non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti, poiché la qualificazione del contratto costituisce valutazione riservata all’accertamento dei caratteri concreti del rapporto. La valutazione delle risultanze probatorie e dei ragionamenti presuntivi è sindacabile in cassazione solo entro i ristretti limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifesta.

Il Fatto

Una società operante nel settore immobiliare ha conferito incarichi a dodici collaboratori, qualificandoli nei contratti scritti come procacciatori d’affari. A seguito di verbale ispettivo relativo al periodo compreso tra il IV trimestre 2004 e il III trimestre 2009, l’ENASARCO ha contestato che tali rapporti fossero in realtà riconducibili all’agenzia, con conseguente obbligo contributivo.

Il giudizio di primo grado aveva dato ragione alla società. La Corte d’Appello di Roma, in riforma, ha accolto la domanda riconvenzionale dell’Ente, condannando la società al pagamento dei contributi previdenziali, delle sanzioni e degli interessi, oltre al versamento al Fondo FIRR. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Ente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per aver la Corte territoriale fondato la decisione su contratti non prodotti e desunto la prova della loro stipulazione da un ragionamento presuntivo. La Corte lo dichiara inammissibile: come ribadito dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. sussiste solo se il giudice ha giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, non nella mera ipotesi di diversa valutazione delle prove; la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo se il giudice non ha operato secondo prudente apprezzamento attribuendo alla prova un diverso valore. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo se l’onere della prova sia stato attribuito a una parte diversa da quella onerata. Anche la censura sul ragionamento presuntivo è inammissibile: le presunzioni semplici costituiscono prova completa e compete al giudice del merito valutare gli elementi indiziari in modo complessivo, senza che chi ricorra possa limitarsi a prospettare un convincimento diverso.

Il secondo motivo, che invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. per la mancata stipulazione dei contratti, è anch’esso inammissibile, perché il fatto storico è stato comunque esaminato dalla Corte territoriale, almeno implicitamente mediante il riferimento a fatture e prove testimoniali.

Il terzo motivo contesta la falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ.: la Corte lo respinge, richiamando la propria giurisprudenza (tra cui Cass. n. 23214 del 2024 e Cass. n. 2828 del 2016). I caratteri distintivi dell’agenzia sono la continuità e stabilità dell’attività, la sfera territoriale, la collaborazione professionale non episodica e il risultato a proprio rischio; il procacciatore si caratterizza per l’attività occasionale e la mera segnalazione di clienti. Il giudice del merito non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti, e la sentenza impugnata non incorre nella falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ., ma è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Il quarto motivo censura l’interpretazione della volontà negoziale: la Corte lo respinge, ricordando che l’accertamento della volontà contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica o per motivazione illogica. Le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata.

Il ricorso è quindi respinto nel suo complesso, con condanna della società soccombente alle spese e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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