Retribuzione di posizione e revoca della qualifica di struttura complessa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4538 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della qualificazione di struttura complessa deliberata dall’ente camerale determina il venir meno del presupposto giuridico della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’art. 27, comma 5, del c.c.n.l. di Comparto Regioni ed Autonomie locali del 1999, con conseguente diritto dell’amministrazione alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza. Alla pubblica amministrazione che agisca come datore di lavoro non si applica direttamente la disciplina del procedimento amministrativo: le violazioni della legge n. 241 del 1990 rilevano solo indirettamente, in termini di violazione delle regole di buona fede e correttezza, purché sia provata la colpa dell’ente. L’invocazione di una norma inapplicabile alla fattispecie rende la censura non decisiva e, dunque, inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, già segretario generale di una Camera di commercio, aveva percepito la retribuzione di posizione maggiorata ai sensi dell’art. 27, comma 5, del c.c.n.l. del 1999, in ragione della classificazione del proprio ente come struttura complessa. A seguito di una ricognizione dell’assetto organizzativo, la Giunta deliberava la riclassificazione dell’ente come struttura semplice e la revoca di ogni atto incompatibile con il nuovo assetto.
La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto dell’amministrazione a ripetere le maggiori somme corrisposte nel periodo compreso tra la delibera di riclassificazione e la cessazione del servizio. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava il difetto di legittimazione processuale dell’ente per carenza di autorizzazione della Giunta all’azione di restituzione. La Corte lo dichiara inammissibile perché non si confronta con il decisum. La sentenza impugnata aveva negato la necessità di una preventiva autorizzazione e, in ogni caso, aveva ritenuto l’autorizzazione implicitamente contenuta nella delibera giuntale richiamata, dalla quale emergeva il riferimento non solo all’accertamento dell’indebito ma anche al recupero delle somme.
La seconda ratio decidendi non risultava adeguatamente aggredita. Il mezzo difettava inoltre di autosufficienza, poiché l’assunto del ricorrente di avere riportato la delibera nella parte in fatto non trovava riscontro nella verifica degli atti. L’avverbio utilizzato nell’atto deliberativo andava spiegato con la necessità di accertare l’an della pretesa, non con la mancata corresponsione delle somme.
Il secondo motivo invocava l’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies, comma 1 bis, della legge n. 241 del 1990. La Corte lo dichiara inammissibile. La norma tutela l’affidamento del privato leso dal ritiro di un provvedimento di secondo grado, ma le violazioni della legge sul procedimento amministrativo rilevano, per gli atti della pubblica amministrazione come datore di lavoro, solo indirettamente, in termini di buona fede e correttezza, e sempre che sia provata la colpa dell’ente. Nel caso concreto il ricorrente non aveva formulato una censura di questo tipo, né aveva allegato che la delibera di riclassificazione, atto di macro-organizzazione, fosse affetta da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi e come tale disapplicabile. L’invocazione di una disposizione inapplicabile esclude la decisività della censura e l’interesse a proporla.
Il terzo motivo denunciava il recupero delle somme al lordo e l’omessa considerazione della rinuncia all’azione di recupero. Anche questo mezzo è inammissibile: non si confronta con il decisum, avendo la Corte territoriale stabilito la restituzione degli importi al netto delle ritenute fiscali. In sede di legittimità non è ammessa alcuna rivalutazione dei documenti, devoluta in via esclusiva al giudice di merito. La doglianza sulla rinuncia introduceva un novum non deducibile in cassazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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