Procura preventiva dell’ente e dies a quo della querela per frode assicurativa (Cass. pen. Sez. VII n. 24378 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale prevista dall’art. 122 cod. pen. può essere rilasciata dal legale rappresentante di un ente anche in via preventiva, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti dell’atto cui si riferisce. In tal caso il potere rappresentativo si intende conferito per tutte le attività attinenti alle ipotesi di reato collegate alla sfera di competenza della preposizione, senza necessità di indicare i singoli reati, purché l’attribuzione riguardi gli illeciti che danneggiano gli interessi della società e rientrano nel suo oggetto sociale. Quanto alla tempestività della querela, il dies a quo decorre dal momento in cui il soggetto legittimato acquisisce conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Ove siano svolti accertamenti indispensabili per la ricostruzione del fatto e l’individuazione dell’autore, il termine dell’art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona offesa, sulla base di semplici sospetti, attiva le indagini, ma dall’esito delle stesse.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con conferma in appello, per il reato di tentata frode assicurativa di cui all’art. 642 cod. pen. La società assicurativa, costituitasi parte civile, aveva presentato querela a mezzo di un soggetto munito di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante dell’ente.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’invalidità e l’intempestività della querela, la violazione dell’art. 578 cod. proc. pen. in punto di statuizioni civili e l’assenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello aveva dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, attinenti alla validità e alla tempestività della querela, ritenendoli manifestamente infondati. Sul primo profilo, la Corte ha richiamato l’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., che consente al legale rappresentante di un ente di rilasciare la procura speciale anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti dell’atto cui la procura si riferisce.

In tal caso, l’esercizio del potere rappresentativo si intende conferito per tutte le attività attinenti alle ipotesi di reato collegate alla sfera di competenza della preposizione institoria. La Corte ha valorizzato la ratio semplificatrice della previsione normativa, che rende legittima una procura preventiva rilasciata a tutela degli interessi delle persone giuridiche, ancorché priva dell’indicazione dei singoli reati e formulata in modo onnicomprensivo per tutti gli illeciti che danneggiano gli interessi della società.

Sul secondo profilo, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il soggetto legittimato acquisisce conoscenza certa del fatto-reato, sulla base di elementi seri, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Quando siano svolti accertamenti tempestivi e indispensabili per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del suo autore, il termine dell’art. 124 cod. pen. decorre dall’esito delle indagini, non dal momento in cui la persona offesa, sulla base di semplici sospetti, le attiva.

La Corte ha poi dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, relativo alla conferma delle statuizioni civili, rilevando che tale conferma consegue all’accertamento di responsabilità condotto dalla Corte territoriale. Quanto al quarto motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, i giudici lo hanno ritenuto eccentrico e non consentito, poiché la deduzione non si confronta con l’esito del giudizio di appello, segnato dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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