Dichiarazioni del querelante utilizzabili se mai indagato per reato non connesso (Cass. pen. Sez. II n. 3849 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova dichiarativa, l’inutilizzabilità prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese da persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato è subordinata alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero a un reato connesso o collegato a quello attribuito al terzo. Il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti applicativi della norma, ma si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico, non potendo il giudice attribuire d’ufficio ad alcuno la qualità di indagato. Restano pertanto utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa che, rispetto al delitto di estorsione subito, si trovi in posizione di estraneità e assuma la veste di testimone, non vertendosi in ipotesi di chiamata di correità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile, in primo e in secondo grado, del reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. Secondo l’accusa, dopo aver commissionato lavori edilizi a una ditta, egli aveva minacciato il titolare nel momento in cui questi aveva richiesto il pagamento delle opere eseguite.

La difesa aveva proposto appello avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, deducendo l’inutilizzabilità della querela per violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del querelante ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., l’insussistenza dell’ingiusto profitto e del nesso causale, la configurabilità del solo delitto tentato e il rigetto della richiesta di sanzione sostitutiva. La Corte di appello aveva confermato la condanna e la difesa aveva investito la Cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta anzitutto il tema della qualità del dichiarante. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che il divieto di utilizzazione nei confronti dei terzi non opera quando le dichiarazioni siano rese da soggetto che non abbia mai assunto la qualità di indagato, poiché il giudice non può conferire d’ufficio tale veste, dovendo soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente acquisita.

L’orientamento accolto — e qui richiamato nelle pronunce Sez. n. 29357 del 2019 e Sez. 5 n. 24300 del 2015 — subordina l’inutilizzabilità alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi per il medesimo reato o per un reato connesso o collegato a quello attribuito al terzo. Nella specie il querelante non ha mai assunto la veste di indagato, sicché la dedotta violazione non sussiste.

La Corte esclude altresì qualsiasi connessione tra i reati edilizi ipotizzati e l’estorsione. Restano fuori dalla sanzione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte in reati diversi, non connessi o collegati con quelli per i quali esistevano ab initio indizi a carico del dichiarante, che rispetto a essi assume la posizione di testimone. Il principio è ricondotto a Sezioni Unite n. 1282 del 1996.

Quanto ai motivi sulla valutazione della prova, le dichiarazioni del querelante trovano riscontro nelle ammissioni dello stesso ricorrente, che ha confermato la propria volontà di pagare i lavori e non contesta che alcun pagamento sia mai avvenuto. Sul piano sostanziale, le sentenze di merito hanno accertato l’ingiusto profitto nel mancato pagamento e la rinuncia al credito conseguente alle minacce. Il successivo ritorno del querelante a chiedere il pagamento è irrilevante, essendosi il reato già consumato, ciò che esclude anche la configurabilità del delitto tentato.

La Corte dichiara inammissibile la questione di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen., non essendo stata devoluta al giudice di appello, richiamando Sez. 5 n. 28514 del 2013 e Sez. 2 n. 29707 del 2017. Infine, la richiesta di sanzione sostitutiva è respinta: la scelta rientra nella discrezionalità del giudice, da esercitare secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., e la motivazione della Corte di appello risulta logica e coerente. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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