Procura speciale alle liti e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 4492 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale ad litem, richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ., costituisce negozio processuale attributivo dello ius postulandi e non si identifica con la procura di natura sostanziale che conferisce il potere rappresentativo in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Essa deve provenire dalla parte formalmente ricorrente in cassazione, individuata nel soggetto che propone l’impugnazione, a nulla rilevando che questi agisca in qualità di procuratore speciale di un diverso soggetto, titolare del credito. Ove la procura sia stata conferita da soggetto diverso da quello formalmente ricorrente, il ricorso è inammissibile per totale carenza di procura. Ne consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, l’obbligo dei difensori di versare in solido l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per due crediti: una somma in via chirografaria e un’ulteriore somma in via privilegiata pignoratizia, quest’ultima garantita da un contratto di pegno. Il giudice delegato ha ammesso entrambi i crediti in via chirografaria, escludendo il privilegio per difetto di data certa opponibile alla procedura, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., del contratto di pegno.

Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall., confermando che il timbro postale apposto sul contratto non era idoneo a stabilire la data certa, non risultando alcun collegamento fisico tra la scrittura e il foglio recante il timbro. Avverso tale decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione delle norme sulla data certa.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare il motivo, la Corte rileva d’ufficio una questione pregiudiziale di natura processuale. Nell’epigrafe del ricorso si legge che l’atto è promosso nell’interesse di una società che dichiara di agire non in proprio, ma in nome e per conto di un diverso soggetto, per esso una banca. In sostanza, la parte formalmente ricorrente è la banca, sebbene nella qualità di procuratrice speciale della società.

La Corte osserva che a tale parte spettava di conferire la procura speciale ad litem, ex art. 365 cod. proc. civ. Questa, precisa il Collegio, va intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, distinta dalla procura che attribuisce il potere rappresentativo di natura sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio.

Esaminata la procura allegata al ricorso, la Corte rileva che essa risulta conferita da un soggetto diverso dalla parte formalmente ricorrente. La procura è stata rilasciata dalla società titolare del credito ceduto, mentre la parte formalmente ricorrente è la banca procuratrice. È dunque palese la non corrispondenza tra il soggetto conferente la procura speciale ad litem e la parte oggi formalmente ricorrente.

Da tale difetto la Corte fa discendere, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., l’inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia è resa sulle spese, essendo il fallimento rimasto solo intimato.

La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei difensori della parte ricorrente in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, avendo essi agito in totale carenza di procura conferita dalla parte formalmente ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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