Progressione economica nel MEF escluso il personale proveniente dall’ETI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3342 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale proveniente dall’Ente Tabacchi Italiani e ricollocato nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha titolo a partecipare alle procedure selettive per il passaggio di fascia all’interno della medesima area. Il richiamo, operato dal bando, al DPCM 27.7.2010 e all’accordo sindacale sulla progressione di carriera ne impone una lettura restrittiva: destinatari delle selezioni sono i soli dipendenti appartenenti al ruolo del MEF. Il personale in questione è stato inserito dapprima in via provvisoria e ad esaurimento, poi in una sezione speciale del ruolo dell’Amministrazione finanziaria e, da ultimo, con il DM 27.3.2009, in una sezione dedicata del ruolo unico dei dipendenti del MEF, individuata e classificata a parte. Tale personale non è mai stato inserito nell’organizzazione del Ministero né ha prestato servizio presso le sue strutture, intrattenendo con esso un vincolo limitato alla gestione contabile e amministrativa in vista della ricollocazione finalizzata al rientro a domanda nella pubblica amministrazione. Ne consegue il rigetto della domanda che riconosca il diritto alla valutazione della posizione ai fini della progressione economica.
Il Fatto
Un dipendente, già in servizio presso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, veniva ricollocato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e inquadrato, con successivi passaggi, in un ruolo temporaneo ad esaurimento, nel ruolo speciale e infine nel ruolo unico del personale istituito nel 2009.
Il lavoratore agiva in giudizio per far accertare il proprio diritto alla valutazione della posizione ai fini della progressione economica. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21 marzo 2018, confermava la decisione, ritenendo che il bando riservasse la procedura al personale del MEF in servizio alla scadenza e con almeno due anni di anzianità al giorno 1.1.2010, anche se in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. Il Ministero ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal lavoratore ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. per il mancato tempestivo deposito della copia notificata della sentenza impugnata. La notifica risultava nella disponibilità del giudice, essendo stata effettuata in forma cartacea e depositata in via telematica con attestazione di conformità.
Nel merito, il ricorso del Ministero è stato ritenuto fondato, in linea con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso da Cass. n. 30390/2022. La Corte ha valorizzato il richiamo contenuto nel bando al DPCM 27.7.2010, recante la rideterminazione del contingente di personale del Ministero, e all’accordo sindacale sulla progressione di carriera.
Da tale richiamo discende che il personale ammesso alle procedure selettive per il passaggio di fascia deve appartenere al ruolo MEF, con esclusione del personale proveniente dall’ETI. Quest’ultimo, infatti, era stato inserito inizialmente solo in via provvisoria e ad esaurimento, poi in una sezione speciale del ruolo dell’Amministrazione finanziaria e, all’atto dell’approvazione con il DM 27.3.2009, nel ruolo unico dei dipendenti del MEF, ma individuato e classificato a parte in una sezione dedicata.
Il giudice di legittimità ha quindi aderito alla lettura del quadro normativo secondo cui quel personale non è mai stato inserito nell’organizzazione del MEF e non ha mai prestato servizio presso le sue strutture. Il vincolo con il Ministero restava limitato alla gestione contabile e amministrativa, in vista della ricollocazione finalizzata al rientro a domanda nella pubblica amministrazione.
Il ricorso è stato dunque accolto e la causa decisa nel merito, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto della domanda introduttiva. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate, tenuto conto delle oscillazioni ravvisabili nella giurisprudenza della Corte.
Nota della Redazione
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