Diniego di interpello disapplicativo sulle società di comodo è atto impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 18657 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria all’interpello disapplicativo previsto per le società non operative è atto autonomamente impugnabile, pur non essendo compresa nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché con essa l’ente impositore porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, rispetto alla quale sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.. Sul piano sostanziale, il contribuente che invochi la disapplicazione deve provare la ricorrenza di circostanze oggettive che gli abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi; non integra tale prova il mancato ottenimento di un’autorizzazione amministrativa, né la conservazione in vita per anni di una società che non svolge e non prospetta di svolgere attività d’impresa.
Il Fatto
Una società immobiliare presentava nel 2015 un’istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, per conseguire la disapplicazione della disciplina sulle società non operative con riferimento all’anno d’imposta 2014. La società deduceva di non aver potuto conseguire risultati reddituali positivi per causa di forza maggiore, rappresentata dall’impossibilità di utilizzare l’unico cespite in sua titolarità: un edificio acquistato nel 2003 che, dopo un primo parere favorevole dell’autorità sanitaria, non aveva ottenuto l’autorizzazione regionale necessaria alla destinazione ricettizio-assistenziale.
La Direzione regionale rigettava l’istanza, rilevando anche l’assenza di iniziative finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale. La società impugnava il diniego davanti alla CTP di Frosinone, che accoglieva il ricorso. La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva l’appello dell’Amministrazione, ritenendo il diniego atto impugnabile e sussistenti le circostanze per la disapplicazione. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui l’Amministrazione contestava la impugnabilità del diniego per la sua estraneità all’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, è respinto. La Corte ribadisce che l’elencazione degli atti impugnabili, pur tassativa, non preclude la facoltà di impugnare altri atti con i quali l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata. Vengono richiamati i precedenti Cass. sez. VI-V n. 3775 del 2018, Cass. sez. V n. 1230 del 2020 e Cass. sez. V n. 2634 del 2023, secondo cui il contribuente è portatore, già al momento della ricezione della notizia, di un interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. a chiarire la propria posizione con pronuncia non più modificabile.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte chiarisce che, in materia di interpello disapplicativo, la formula dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall’art. 1, comma 109, lett. h), della legge n. 296 del 2006, applicabile ratione temporis, non esige la prova di “oggettive situazioni di carattere straordinario”, ma richiede comunque la dimostrazione di circostanze oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
La CTR non ha indicato quali fossero tali circostanze. Il mancato conseguimento di un’autorizzazione amministrativa, rimessa alla valutazione discrezionale dell’autorità chiamata a bilanciare gli interessi coinvolti, non può essere considerato di per sé una circostanza oggettiva impeditiva: occorreva verificare se l’impedimento non dipendesse dalle scelte imprenditoriali, avendo l’imprenditore acquistato un immobile in disuso e conservato in vita la società per anni, dopo che l’attività imprenditoriale risultava preclusa.
Richiamando Cass. n. 21358 del 2015 e Cass. sez. V n. 13336 del 2023, la Corte sottolinea che il protrarsi per anni dell’inattività può risolversi in una scelta soggettiva dell’imprenditore e non essere riconducibile a una circostanza oggettiva. La disciplina sulle società di comodo, del resto, prescinde dal godimento o dalla richiesta di un’agevolazione fiscale e mira a disincentivare la permanenza in vita di organismi incapaci di svolgere attività d’impresa, evitando che diventino centri di imputazione di costi a carico della collettività.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.