Proposta ex art. 380-bis e composizione del collegio giudicante (Cass. civ. Sez. II n. 10595 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. può far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi del successivo art. 380-bis.1 ed eventualmente esserne nominato relatore. La proposta non rivela funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, sicché non integra alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ. Né la decisione in camera di consiglio, conseguente alla richiesta del ricorrente, si configura come fase autonoma di riesame o di controllo sulla proposta stessa. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, l’infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le doglianze relative alle altre.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio una fondazione per sentir dichiarare l’usucapione di un appartamento. La convenuta resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva il rilascio del bene e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda principale.

La Corte di Appello, in riforma, accoglieva il gravame proposto dal custode giudiziario della fondazione e rigettava la domanda di usucapione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Formulata la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con nuova procura speciale, chiedeva la decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte affronta una questione di composizione del collegio. Il consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata non versa in situazione di incompatibilità, potendo far parte del collegio che decide e assumerne il ruolo di relatore. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 9611 del 2024: la proposta non esprime funzione decisoria, non assume valore di pronuncia definitiva, e la camera di consiglio attivata su richiesta del ricorrente non costituisce fase autonoma di riesame della proposta.

Nel merito, i primi tre motivi concernono la violazione degli artt. 1141, 1164 e 1158 cod. civ. La Corte osserva che la sentenza di appello ha rigettato la domanda ritenendo carente la prova dei fatti storici integranti il possesso esclusivo del cespite e dei relativi riferimenti temporali. L’infondatezza delle censure avverso tale autonoma ratio decidendi rende inammissibili le doglianze sull’inizio della relazione con la res a titolo di detenzione e sull’interversione del possesso: quando la decisione si fonda su più ragioni autonome e idonee a sorreggerla, la definitività di una di esse priva di interesse le censure sulle altre.

Quanto al quarto e quinto motivo, dedotti come violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omesso esame di fatti decisivi, la Corte rileva che le censure investono la valutazione delle prove. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento prove non introdotte dalle parti; quella dell’art. 116 cod. proc. civ. solo se ha attribuito alla prova un valore diverso da quello legale. Il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento è sindacabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei rigorosi limiti del vizio di motivazione, qui non ravvisabile.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. Poiché la decisione è conforme alla proposta, la Corte applica il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna a una somma ulteriore in favore della controricorrente e alla somma in favore della cassa delle ammende, dandosi continuità a Sez. U n. 27433 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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