Proroga acausale del termine entro dodici mesi senza computo della somministrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20505 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro a tempo determinato, il periodo di missione svolto in somministrazione a termine non si cumula con il successivo rapporto a termine ai fini del computo del limite oltre il quale la proroga richiede la specificazione della causale. L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 prevede il cumulo dei periodi eterogenei esclusivamente per il limite massimo di ventiquattro mesi, valevole anche in caso di successione di contratti. Ne deriva che la proroga del contratto a termine, intervenuta prima della scadenza, è legittimamente acausale quando il termine complessivo del rapporto non superi i dodici mesi, restando irrilevante la precedente somministrazione. Le circolari ministeriali non vincolano il giudice e la loro violazione non è denunciabile in cassazione.
Il Fatto
Il lavoratore, dopo aver prestato attività presso una società in forza di un contratto di somministrazione a termine per circa nove mesi, era stato assunto direttamente dalla medesima impresa con un contratto a tempo determinato acausale di circa sette mesi. In data 10.12.2018 il contratto era stato prorogato sino al 3.6.2019.
Il lavoratore ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della proroga e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, sostenendo che il periodo di missione dovesse cumularsi con quello a termine, con superamento del limite dei dodici mesi e conseguente obbligo di indicare la causale. Il Tribunale e, in appello, la Corte di Brescia hanno respinto la domanda. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, è stato riunito a una duplicazione di iscrizione a ruolo del medesimo ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione fattuale incontestata: il contratto a termine era stato legittimamente stipulato come acausale e la proroga del 10.12.2018 era soggetta ratione temporis alla disciplina dell’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018.
Il Collegio osserva che il comma 4 richiede la specificazione delle esigenze di cui al comma 1, per la proroga, solo quando il termine complessivo ecceda i dodici mesi. Il comma 2, che contempla il cumulo dei periodi di missione svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazioni a termine, detta invece una regola speciale riferita al solo limite massimo di ventiquattro mesi. Da qui l’impossibilità di sommare il periodo di somministrazione al rapporto a termine ai fini della causale.
Il percorso argomentativo trova conferma nell’art. 21, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2015, secondo cui il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Nessuna delle due disposizioni contempla l’ipotesi del lavoratore che, dopo una missione in somministrazione, sia assunto direttamente a termine.
Quanto alla circolare ministeriale invocata dal ricorrente, la Corte ne ribadisce la natura non normativa: si tratta di atti interni, non vincolanti per il giudice, la cui violazione non è denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia UE n. 232 del 2022 è giudicato non pertinente, poiché quel passaggio rimette al giudice del rinvio una valutazione e riguarda la normativa nazionale tedesca.
La Corte esclude infine la rilevanza dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 81/2015: nella specie viene in considerazione solo la legittimità della proroga, che non supera complessivamente i dodici mesi. Solo il superamento dei ventiquattro mesi avrebbe consentito la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.