Retribuzione feriale del macchinista e indennità collegate alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14089 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione feriale, l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE, impone di includere nel trattamento economico dovuto durante le ferie annuali ogni importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Sono escluse solo le voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie. Le clausole dei contratti collettivi che limitano la retribuzione feriale a determinate voci, escludendo indennità variabili legate ai disagi delle mansioni tipiche, sono nulle per contrasto con la finalità dissuasiva vietata dal diritto dell’Unione. Il giudice nazionale deve interpretare la normativa interna in modo conforme alla direttiva.
Il Fatto
Un lavoratore con mansioni di macchinista, dipendente di una società di trasporto ferroviario, rivendicava il diritto a percepire, durante il periodo di ferie, un trattamento economico commisurato a quello del lavoro ordinario. Chiedeva in particolare l’inclusione della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale e dell’indennità di assenza dalla residenza, voci previste dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale e non corrisposte nel periodo feriale.
Il Tribunale aveva accolto le domande nei limiti della prescrizione quinquennale. La Corte d’Appello ha poi rigettato le pretese, escludendo l’applicazione della giurisprudenza europea evocata dal lavoratore e valorizzando l’autonomia negoziale delle parti sociali. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di retribuzione elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione. L’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE va letto nel senso che, per la durata delle ferie, deve essere mantenuta la retribuzione ordinariamente percepita dal lavoratore. Il principio è finalizzato ad assicurare una situazione economicamente paragonabile a quella dei periodi lavorati.
Il Collegio richiama la sentenza Williams della CGUE 15.09.2011, C-155/10 e la successiva CGUE 13.12.2018, C-385/17, T, secondo cui ogni prassi o omissione con effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie è incompatibile con la finalità del diritto. La retribuzione feriale comprende dunque qualsiasi importo collegato alle mansioni e correlato allo status del lavoratore, restando escluse solo le voci che coprono spese occasionali.
Da qui il criterio operativo: occorre accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate. L’indennità di assenza dalla residenza, in quanto compensa il disagio del dipendente viaggiante privo di sede fissa, è già stata ricondotta dalla stessa Corte nella retribuzione feriale in analoghe controversie. La sua corresponsione continuativa è immediatamente collegata alle mansioni tipiche del macchinista.
Quanto alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, la Corte ne afferma la natura di voce ordinariamente corrisposta nei periodi di lavoro. La sua erogazione ridotta durante le ferie, verificata ex ante, risulta potenzialmente dissuasiva, tenuto conto della continuatività dell’erogazione e dell’incidenza sul trattamento mensile.
Il Collegio precisa infine che l’effetto dissuasivo non si valuta raffrontando la differenza mensile con quella annuale, poiché l’induzione economica alla rinuncia alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese il lavoratore può impegnare per le ordinarie esigenze di vita. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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