Proroga della durata societaria e limiti del controllo contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 47 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni, prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175 del 2016, non si estende alle vicende societarie successive all’assunzione della qualità di socio. L’ambito oggettivo della disposizione è limitato ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, nuova o preesistente, assumendo la veste di socio. Ne consegue che la proroga del termine di durata di una società a socio unico pubblico non è soggetta al vaglio della Sezione del controllo sugli enti e va dichiarato il non luogo a deliberare. La linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio, che distingue gli atti da sottoporre all’esame della Corte da quelli per i quali la legge non ne impone la trasmissione.
Il Fatto
Il Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti la delibera con cui il Comitato di gestione ha approvato la proroga della durata di una società partecipata, costituita per lo svolgimento di attività di lavoro portuale.
La proroga, di ulteriori diciotto mesi fino al 26 novembre 2026, è stata adottata in conformità all’art. 4 del d.l. n. 208 del 2024, convertito dalla legge n. 20 del 2025, che ha elevato da trentasei a cinquantaquattro mesi il termine di durata di tali agenzie. La medesima delibera autorizza il Presidente dell’Ente, quale socio unico, a modificare l’art. 4 dello statuto societario per recepire la proroga. Gli atti sono stati inviati ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione è chiamata preliminarmente a verificare i presupposti di ammissibilità della questione sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, le Autorità di sistema portuale sono espressamente individuate tra le amministrazioni destinatarie del Tusp. L’atto è stato adottato dal Comitato di gestione, organo legittimato ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), del Tusp, e la trasmissione da parte dell’Ente assoggettato al controllo consente di affermare la competenza della Sezione secondo il criterio di riparto dell’art. 5, comma 4.
Il nodo centrale è però il profilo oggettivo. L’art. 5, comma 1, del Tusp riferisce il controllo agli atti deliberativi aventi ad oggetto la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche mediante aumento di capitale. Su tale disposizione sono intervenute le Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui l’esame non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comportino l’acquisto della posizione di socio.
Le Sezioni riunite hanno chiarito che la norma ha limitato il proprio ambito applicativo ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. È l’assunzione di tale qualità a segnare la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame della Corte e quelli per i quali la legge non impone la trasmissione.
Nel caso di specie, la proroga della durata non modifica la qualità di socio, che resta unico fin dall’origine, né determina la nascita di una nuova società con l’ingresso di nuovi soci. La proroga è peraltro consentita dal legislatore, che ne prevede la copertura finanziaria per gli esercizi 2025 e 2026 nell’art. 4 del d.l. n. 208 del 2024. Alla luce dell’orientamento richiamato, il provvedimento non può essere sottoposto al vaglio della Sezione ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, Tusp.
La Corte dichiara pertanto il non luogo a deliberare e dispone la trasmissione della pronuncia, a mezzo PEC, al Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna quale legale rappresentante dell’Ente.
Nota della Redazione
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