Non luogo a provvedere sul parere TUSP per partecipazione societaria già attuata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 243 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo consultivo della Corte dei conti previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 presuppone che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione non abbia ancora ricevuto attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. La funzione di scrutinio dei presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione può essere utilmente esercitata solo prima che la determinazione amministrativa sia tradotta in atto. Quando la partecipazione risulta già perfezionata e il capitale già sottoscritto e versato, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, restando salva la verifica in sede di esercizio delle altre funzioni di controllo.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha aderito a una società consortile a responsabilità limitata, a fini di acquisizione della qualità di socio, chiedendo il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. La richiesta è pervenuta quando l’adesione societaria era già stata attuata.
La questione sottoposta al Collegio riguarda l’ammissibilità del controllo consultivo in presenza di un’operazione societaria già perfezionata, con conseguente verifica della sussistenza dei presupposti per la pronuncia richiesta dall’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5, comma 1, TUSP impone che l’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni sia analiticamente motivato in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria. Il comma 2 richiede la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e la consultazione pubblica sullo schema di atto.
Il comma 3 assegna alla Corte dei conti il compito di deliberare, entro sessanta giorni dal ricevimento, sulla conformità dell’atto alle disposizioni richiamate, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 4 disciplina le conseguenze del parere negativo e gli obblighi di motivazione e pubblicità in caso di difforme determinazione dell’ente.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni riunite in sede di controllo, che colloca l’iter tra la fase pubblicistica di formazione della volontà e la fase privatistica di attuazione mediante il diritto societario, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti della scelta prima che essa sia attuata. Da tale impostazione deriva che la funzione consultiva è esercitabile solo rispetto ad atti deliberativi cui non abbia già fatto seguito la relativa attuazione societaria.
Applicando tali principi alla fattispecie, la Sezione rileva che il Comune risulta già socio della società e che l’operazione è stata perfezionata con la sottoscrizione del capitale sociale, integralmente versato. L’atto deliberativo rappresenta la formazione della volontà di acquisire lo status di socio, ma l’attuazione è già avvenuta. Tale elemento è di per sé impeditivo della funzione intestata alla Corte dall’art. 5 TUSP. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere, riservando eventuali considerazioni alle altre funzioni di controllo, ai sensi dell’art. 20 TUSP, nonché per i diversi profili degli artt. 1, comma 166, legge n. 205/2006 e 148-bis TUEL.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.