Proroga provvisoria dell’incarico di direttore generale e diniego di rinnovo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1062 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando una legge o un contratto collettivo collega la cessazione del rapporto di lavoro a un determinato evento, prevedendo che tale conseguenza possa essere impedita solo dalla riconferma nell’incarico, la mera prosecuzione di fatto del rapporto non è idonea a creare incolpevoli affidamenti. A maggior ragione non produce l’effetto della conferma triennale una proroga temporanea accompagnata da una esplicita dichiarazione di volontà del datore di lavoro contraria alla rinnovazione dell’incarico. L’eventuale illegittimità della proroga provvisoria non comporta, in mancanza di una norma sanzionatoria, la trasformazione della stessa in conferma dell’incarico per un ulteriore triennio. Nel contratto collettivo, la clausola che attribuisce all’azienda la facoltà di comunicare la volontà di risolvere il rapporto al termine del triennio con un preavviso maggiore configura un regime alternativo rispetto al preavviso trimestrale, non cumulabile con esso.
Il Fatto
Il ricorrente, già direttore generale di un’azienda speciale farmasociosanitaria, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’illegittima risoluzione anticipata del rapporto. Egli ha sostenuto che il rapporto si fosse rinnovato per un ulteriore triennio a decorrere dal 3.6.2012, nonostante la comunicazione di mancata conferma trasmessa il 1°.3.2012, poiché l’azienda aveva disposto la prosecuzione temporanea del rapporto per l’approvazione del bilancio e la continuità dell’attività ordinaria.
Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’impugnazione del dirigente. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui l’azienda ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4 del r.d. n. 2578/1925 e dell’art. 35 del d.P.R. n. 902/1986, sostenendo che la durata necessariamente triennale dell’incarico rendesse illegittima la proroga provvisoria e attribuisse alla comunicazione del 1°.6.2012 il valore negoziale di una conferma per un ulteriore triennio, con conseguente revoca del diniego di rinnovo comunicato il 1°.3.2012. La Corte ha giudicato infondato il motivo.
I giudici di legittimità hanno anzitutto rilevato che l’applicabilità delle disposizioni invocate non è in discussione tra le parti: sia l’art. 4 del r.d. n. 2578/1925, sia l’art. 35 del d.P.R. n. 902/1986 risultano richiamati dalla contrattazione collettiva. Non rileva, pertanto, l’orientamento che esclude la diretta applicazione del r.d. n. 2578/1925 alle aziende municipalizzate, poiché nulla impedisce alle parti sociali di dare contenuto ai contratti collettivi mediante rinvio materiale a norme prive di diretta efficacia vincolante.
Nel merito, la Corte ha escluso qualsiasi dubbio sulla volontà negoziale del datore di lavoro. La comunicazione di proroga del 1°.6.2012 si concludeva con l’avvertenza che l’atto, per le finalità e le circostanze eccezionali che lo giustificavano, non potesse essere considerato un rinnovo tacito dell’incarico per un ulteriore triennio. Non vi è dunque modo di sostenere che l’azienda abbia inteso revocare la dichiarazione di non conferma del 1°.3.2012.
Quanto alla liceità della proroga, la Corte ha corretto il giudizio della Corte territoriale, che l’aveva ritenuta nulla perché conferita al di fuori dei limiti logico-giuridici della normativa. Il contratto collettivo, tramite il rinvio all’art. 4 del r.d. n. 2578/1925, non avrebbe consentito un incarico ordinario di durata diversa da quella triennale; ma non altrettanto può dirsi di una proroga di pochi mesi motivata da esigenze straordinarie collegate al commissariamento e ai ritardi nell’approvazione del bilancio. Anche qualora si ravvisasse un divieto assoluto di proroga, ha aggiunto la Corte, mancherebbe una norma che preveda, quale sanzione, la trasformazione della proroga illegittima in conferma triennale.
Sul secondo motivo, rubricato come omesso esame di fatto decisivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile: la censura richiede un riesame dell’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, ed è comunque irrilevante una volta appurato che la proroga non era illegittima e non comportava il rinnovo. Sul terzo motivo, concernente l’art. 44 del CCNL 22.12.2009, la Corte ha escluso che le due discipline del preavviso si applichino cumulativamente, poiché la clausola che attribuisce all’azienda la facoltà di dare un preavviso maggiore configura un regime alternativo rispetto al termine trimestrale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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