Anzianità da contratti a termine e discriminazione del dirigente sanitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1065 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 3, lett. a), del CCNL per la Dirigenza medica — che ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione valorizza solo l’anzianità prestata con rapporto a tempo indeterminato — opera un’oggettiva discriminazione in danno del dirigente assunto a tempo determinato e deve essere disapplicato in parte qua, perché la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo davanti al giudice nazionale. Quanto all’indennità di esclusività, il requisito dell’assenza di soluzione di continuità non è integrato dagli intervalli conformi alla disciplina vigente, né da intervalli inesistenti o minimi; la soluzione di continuità si ravvisa solo quando il lasso di tempo trascorso tra i contratti a termine, o tra l’ultimo di essi e l’assunzione a tempo indeterminato, sia tale da escludere che l’esperienza maturata possa risultare utile per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente sanitario veterinario, era stato assunto a tempo indeterminato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, dopo aver stipulato con lo stesso datore di lavoro quattro successivi contratti di lavoro a termine. Il servizio così prestato non gli era stato riconosciuto ai fini della determinazione dell’indennità di esclusività e della retribuzione di posizione.
Il lavoratore si era rivolto al giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’esperienza professionale complessivamente maturata e il pagamento delle differenze retributive. La domanda era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva ritenuto decisivo il fatto che, tra i vari contratti e tra l’ultimo di essi e l’assunzione a tempo indeterminato, fosse trascorso un lasso di tempo variabile, interpretato come soluzione di continuità secondo la contrattazione collettiva. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati ritenuti fondati. La Corte territoriale ha commesso un duplice errore: si è sentita vincolata alla sola interpretazione letterale del contratto collettivo, e non ha affrontato il problema di compatibilità di quella lettura con i vincoli derivanti dalla direttiva 1999/70/CE e dal relativo Accordo quadro.
Sul piano ermeneutico la Corte richiama l’art. 1362 cod. civ., che ammonisce il giudice a non fermarsi al senso letterale delle parole, dovendo comunque indagare la comune intenzione delle parti. È quindi errata la motivazione che ha rifiutato a priori ogni indagine sulla volontà contrattuale, per timore di un’interpretazione creativa.
Nel merito la Corte dà continuità al proprio orientamento (Cass. nn. 7440/2018, 7584/2022, 7586/2022). Con riguardo alla retribuzione di posizione, la clausola che valorizza solo l’anzianità da rapporto a tempo indeterminato è incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro, che esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. La clausola va pertanto disapplicata, con applicazione diretta del diritto dell’Unione.
Quanto all’indennità di esclusività, il CCNL considera anche l’anzianità maturata a termine, ma richiede che il servizio sia prestato senza soluzione di continuità. La Corte precisa che tale requisito non ricorre quando gli intervalli siano conformi alla disciplina vigente, inesistenti o minimi, salvo il caso di contratti aventi ad oggetto profili e mansioni differenti. La soluzione di continuità presuppone un intervallo talmente significativo da escludere l’utilità dell’esperienza pregressa.
La sentenza impugnata si è sottratta a questa indagine decisiva. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo, proposto in via subordinata, resta assorbito.
Nota della Redazione
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