Abuso del processo comporta condanna ex art 96 cpc nonostante rigetto (Cass. civ. Sez. II n. 31391 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conformità tra la decisione finale e la proposta di definizione accelerata formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra un’ipotesi di abuso del processo, valutata dal legislatore in termini di tipicità legale, e impone la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., che ha autonoma valenza precettiva per effetto del richiamo contenuto nella medesima disposizione processuale. La circostanza che la parte intimata non si sia costituita preclude la statuizione sulle spese, ma non impedisce la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., né l’applicazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Un acquirente convenne in giudizio il venditore, deducendo che l’area seminterrata promessa e assegnata come parcheggio di due vetture era inutilizzabile per le ridotte dimensioni e gli impedimenti strutturali. Chiese l’accertamento dell’inadempimento con riduzione del prezzo. Il Tribunale accolse la domanda e liquidò la somma corrispondente al minore valore dell’immobile.

La Corte d’appello rigettò integralmente l’appello, qualificando l’operazione come compravendita realizzatasi nei due momenti del preliminare e dell’assegnazione. Il venditore propose ricorso per cassazione con tre motivi. Il ricorrente chiese la decisione a seguito di proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.; la parte intimata rimase tale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso l’incompatibilità del relatore per essere stato estensore della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. U n. 9611 del 2024. Ha inoltre escluso che si ponessero questioni sulla notificazione alla parte intimata, applicando il principio di ragionevole durata del processo, che impone di evitare attività processuali prive di utilità.

Il primo motivo, fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile. La pronuncia d’appello aveva confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto: in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni poste a base dei due gradi. La memoria illustrativa ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ha funzione solo illustrativa e non può sanare il vizio. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato la decisività dei fatti asseritamente omessi, secondo Cass. Sez. U n. 8053 del 2014.

Il secondo motivo è stato respinto. Non sussiste violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché la censura sulla diversa forza probatoria di alcune prove attiene all’art. 116 cod. proc. civ. e resta estranea al sindacato di legittimità. La c.t.u. è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti. La vendita a corpo è irrilevante: la riduzione del prezzo è stata riconosciuta per la difformità funzionale del bene rispetto alla qualità promessa, non per una minore superficie; l’azione quanti minoris è ammessa ex art. 1497 cod. civ. anche in caso di bene mancante delle qualità promesse, secondo Cass. Sez. 2 n. 4245 del 2024.

Il terzo motivo, sulla condanna alle spese, è stato dichiarato inammissibile perché non censura la sentenza impugnata. Il ricorso è stato rigettato senza statuizione sulle spese, essendo la controparte intimata. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., la Corte ha applicato l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condannando il ricorrente al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende, come affermato da Cass. Sez. U n. 27433 del 2023 e Cass. Sez. U n. 28540 del 2023. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento di ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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