Protocollo di intesa sanità privata qualificato come affitto di azienda (Cass. civ. Sez. I n. 1398 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convenzioni tra azienda ospedaliera pubblica e casa di cura privata, il Protocollo di intesa che attribuisca alla struttura privata il godimento della propria organizzazione, con corrispettivo forfetario e messa a disposizione di personale medico e sanitario, integra un’ipotesi di affitto di azienda e non un contratto di appalto di servizi. La mancanza di accreditamento della casa di cura non incide sulla validità ed efficacia del contratto, poiché la struttura non eroga in prima persona prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, avvalendosi di essa l’azienda pubblica per l’erogazione dei servizi. La qualificazione giuridica operata dalla sentenza di merito, in adesione a precedenti pronunce delle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione, costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. La deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, è inammissibile.

Il Fatto

La casa di cura aveva ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda ospedaliera per una somma di denaro in riferimento a una fattura emessa per prestazioni rese in forza dell’art. 10 del Protocollo di intesa stipulato tra le parti. L’azienda ha proposto opposizione facendo valere profili di nullità del Protocollo e della clausola sul compenso.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione rilevando la nullità della clausola per violazione dell’art. 5 del d.l. n. 79 del 1997. La Corte d’appello di Roma ha invece accolto il gravame principale, rigettando l’opposizione, e ha respinto l’appello incidentale. Avverso tale decisione l’azienda pubblica ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso. Con il primo motivo l’azienda lamentava l’erronea qualificazione del rapporto in termini di appalto e non di affitto di azienda. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la ricorrente sollecitava una rivisitazione della fattispecie concreta già scrutinata dai giudici di merito. Il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. investe la regola di diritto, non la ricognizione dei fatti.

La Corte ha ricordato i precedenti delle Sezioni Unite n. 9191 del 2012, n. 19062 del 2012 e n. 3273 del 2013, che in sede di regolamento di giurisdizione avevano ravvisato nel Protocollo gli elementi del contratto di affitto di azienda. Pur non vincolanti nel merito, tali pronunce costituiscono precedenti autorevoli che il giudice di merito ben può condividere.

Quanto alla pronuncia del Consiglio di Stato invocata dall’azienda, la Corte ha rilevato che essa non è passata in giudicato ed è stata impugnata avanti la Cassazione. In ogni caso, la natura pubblica del rapporto non è incompatibile con un contratto atipico contenente gli elementi dell’affitto di azienda, né rende necessario un accreditamento in difetto dell’elemento caratterizzante della prestazione sanitaria.

Con il secondo motivo l’azienda denunciava la violazione dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. La Corte ha confermato che, in mancanza dell’effettuazione di cure mediche e chirurgiche, la prestazione non era qualificabile come sanitaria e il contratto esulava da quello di spedalità: l’accreditamento è il provvedimento con cui una struttura viene inserita stabilmente nell’organizzazione pubblica. La casa di cura, priva di medici propri, non avrebbe potuto erogare alcun servizio in via autonoma.

I motivi subordinati sull’appalto pubblico e sulle presunte violazioni procedurali sono stati respinti. La scelta del contraente era stata determinata direttamente dalla legge regionale del Lazio n. 55 del 1993, sicché non si poneva alcun obbligo di gara. Quanto all’omessa pronuncia sulla determinatezza del compenso, la Corte ha ritenuto l’eccezione manifestamente infondata, non comportando la stipulazione senza adeguata istruttoria la violazione di una norma imperativa ridondante in nullità. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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