Prova del credito restitutorio del correntista non richiede tutti gli estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 6983 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo il correntista attore è tenuto a provare l’effettuazione di versamenti in conto qualificabili come veri e propri pagamenti e l’assenza di una causa giustificativa della prestazione eseguita. Tale prova non si esaurisce nella produzione di tutti gli estratti conto periodici: poiché l’estratto conto è atto riassuntivo delle movimentazioni e non mezzo di prova legale, i pagamenti possono desumersi aliunde, attraverso contabili bancarie, scritture contabili o consulenza tecnica d’ufficio, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito. È pertanto escluso che la mancanza dell’ultimo estratto conto alla chiusura del rapporto impedisca di per sé l’accoglimento della domanda. La prova (o la non contestazione) dell’addebito in conto di poste indebite non esonera invece dalla dimostrazione delle rimesse solutorie, perché l’addebito non equivale al pagamento.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca per ottenere la ripetizione di somme addebitate in due conti correnti a titolo di interessi anatocistici trimestrali, interessi ultralegali, errato computo delle valute e oneri accessori. La banca eccepiva la prescrizione e rivendicava la liceità della capitalizzazione come uso normativo. Il Tribunale accoglieva la domanda solo per le commissioni di massimo scoperto, condannando l’istituto alla restituzione delle somme relative ai due conti.
La banca proponeva appello lamentando il mancato assolvimento dell’onere probatorio, in particolare per l’assenza dei contratti e dell’estratto conto di chiusura del conto principale. La Corte d’appello accoglieva in parte il gravame, rigettando la domanda restitutoria quanto al conto sul quale mancava l’ultimo estratto conto e confermando nel resto. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, è dichiarato inammissibile. La Corte riqualifica il vizio dedotto richiamando il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. anziché il n. 3: l’erronea intitolazione del motivo non osta alla sua riqualificazione. Osserva però che l’omessa pronuncia è configurabile solo per questioni di merito, non per eccezioni pregiudiziali di rito.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. Il Collegio chiarisce che la prospettazione della violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova non integra un’eccezione nuova in senso tecnico, vietata in appello dall’art. 345 cod. proc. civ.: si tratta di mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice, tenuto a rilevare d’ufficio la mancanza della prova dei fatti costitutivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La Corte distingue però nettamente la prova della capitalizzazione trimestrale degli interessi, pacifica, dalla prova dell’esistenza e dell’entità del credito restitutorio. L’addebito in conto di somme non dovute non equivale necessariamente al loro pagamento, che deriva dal compimento di rimesse solutorie.
Il terzo motivo è accolto. La Corte ricostruisce i fatti costitutivi dell’azione: l’effettuazione del pagamento e l’assenza di un titolo giustificativo. Nei rapporti di conto corrente il correntista deve provare i versamenti, la loro natura solutoria e la loro non debenza. Richiama l’orientamento un tempo isolato secondo cui sarebbe necessaria la ricostruzione integrale del rapporto mediante tutti gli estratti conto, per poi affermare il principio consolidato: la prova dei movimenti può desumersi aliunde, con altri mezzi idonei a fornire indicazioni certe e complete, anche tramite consulenza d’ufficio.
L’estratto conto non è prova legale dei fatti del rapporto, suscettibili di prova libera. In sua assenza il giudice può valorizzare contabili bancarie, scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., e ogni altro elemento, compresa la condotta processuale della controparte ex art. 116 cod. proc. civ. La Corte d’appello, pretendendo la produzione di tutti gli estratti conto, non si è adeguata a tali principi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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