Liquidazione equitativa del danno da inadempimento contrattuale (Cass. civ. Sez. III n. 6753 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa. Esso presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti oggettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, che si risolverebbe nella negazione di quanto già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della richiesta risarcitoria.

Il Fatto

Un’impresa individuale ottenne, nel 2014, un decreto ingiuntivo per il pagamento di un compenso maturato per l’attività di raccolta di latte destinato a una società casearia. La società propose opposizione, contestando che il latte prelevato fosse stato addizionato con acqua e sale e che le distinte indicassero quantitativi superiori a quelli reali. Sollevò eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. e chiese in via riconvenzionale il risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettò l’opposizione, ritenendo non legittima la sospensione cautelativa del pagamento delle fatture. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò risolto il contratto per grave inadempimento della ditta fornitrice, rigettando però le domande risarcitorie della società per genericità della relativa allegazione. Propongono ricorso per cassazione entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi del ricorrente principale, che deducono la nullità della sentenza per contraddittorietà e apparenza della motivazione. Le censure sono dichiarate inammissibili: esse mirano, in sostanza, a una diversa ricostruzione dei fatti di causa, sottraendosi al perimetro dei vizi denunciati.

La valutazione delle prove, anche presuntive, costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione. La Corte richiama il principio secondo cui resta estranea al vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ogni censura volta a criticare il convincimento formatosi ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché l’orientamento delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, per il quale è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici.

Anche il terzo e il quarto motivo del ricorrente principale sono respinti. La dichiarazione di risoluzione contrattuale e il giudizio sulla condotta anteriore all’accertamento dei NAS attengono a valutazioni di merito non sindacabili. Quanto alle presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., è incensurabile l’apprezzamento del giudice circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, ove la motivazione sia congrua sul piano logico.

Il ricorso incidentale della società è invece fondato. La Corte ricostruisce i presupposti della liquidazione equitativa: la certa esistenza del danno e l’impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere oggettiva, positivamente riscontrata e incolpevole. La Corte territoriale ha affermato la verosimiglianza del meccanismo di adulterazione, ma ha poi negato la liquidazione per asserita genericità delle allegazioni. Una simile pronuncia di non liquet non è consentita, perché nega quanto già accertato in termini di esistenza della condotta generatrice di danno.

L’ordinanza è quindi cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà applicare i principi di diritto enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *