Giudicato interno su una delle rationes decidendi e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Un. n. 6986 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull’interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull’applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità e il rilievo del difetto di giurisdizione, ivi compresa la verifica dell’esistenza di un giudicato interno. Quando la statuizione sulla giurisdizione si fonda su due distinte rationes decidendi, l’intervenuta definitività di una sola di esse, ove autonoma e idonea a sorreggere la decisione, rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure rivolte all’altra, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione. Il sindacato delle Sezioni Unite può essere sollecitato anche dal controricorrente che invochi la formazione del giudicato.
Il Fatto
Una dipendente di un ente pubblico di ricerca, inquadrata in un determinato livello del comparto, partecipava a una procedura selettiva interna riservata ai settori tecnologico-organizzativi, classificandosi al nono posto. Impugnava dinanzi al TAR Lazio la graduatoria e gli atti della procedura, deducendone i vizi.
Il giudice amministrativo di primo grado rigettava in parte la domanda e la dichiarava nel resto inammissibile. La decisione era appellata davanti al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 8370/2022 respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da un controinteressato e, nel merito, accoglieva l’appello, disponendo il rinnovo dei giudizi da parte di una nuova commissione. Il controinteressato soccombente proponeva allora ricorso per cassazione per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava un error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., dell’art. 111, ottavo comma, Cost. e dell’art. 110 cod. proc. amm., lamentando lo sconfinamento e il difetto assoluto di giurisdizione. Nel motivo si soffermava sulla natura del concorso, qualificato dal giudice amministrativo come progressione verticale e non come progressione orizzontale, richiamando le Sezioni Unite n. 10501/2016 e n. 956/2017 sulla sindacabilità delle norme che individuano i presupposti del potere giurisdizionale.
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente rilevato che la statuizione del Consiglio di Stato in punto di giurisdizione si articola in due differenti rationes decidendi. La prima attiene alla mancata formulazione di uno specifico motivo di gravame sulla questione in sede di appello; la seconda riguarda l’infondatezza dell’eccezione, in ragione della natura di progressione verticale del concorso interno.
Il ricorrente, pur richiamando entrambe le statuizioni, si è soffermato solo sulla seconda, affrontando il tema della natura orizzontale della progressione. Con riferimento alla prima non ha indicato alcun motivo di impugnazione, sicché questa è passata in giudicato.
La Corte ha ricordato che spetta alle Sezioni Unite il sindacato sull’applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità e il rilievo del difetto di giurisdizione (Cass. Sez. U. n. 36375/2021; Cass. Sez. U. n. 38737/2021) e che tale sindacato può essere sollecitato anche dal controricorrente che invochi la formazione del giudicato interno (Cass. Sez. U. n. 36005/2022).
Accertata l’esistenza di un giudicato interno su una delle rationes decidendi, distinta, autonoma e idonea a sorreggere la decisione sul piano logico e giuridico, le censure rivolte all’altra ratio devono ritenersi inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo comunque condurre, stante la definitività della prima, alla cassazione della decisione (Cass. n. 13880/2020; Cass. n. 11493/2018). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, nulla per le spese in assenza di attività difensiva del controinteressato.
Nota della Redazione
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