Prova presuntiva degli atti persecutori razziali per gli assegni di benemerenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 3 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegni di benemerenza previsti dall’art. 3 legge n. 932/1980, il giudice del rinvio deve accertare gli atti persecutori secondo i canoni ermeneutici fissati dal giudice di appello. La presunzione legale introdotta dall’art. 1, commi 373 e 374, legge n. 178/2020 opera solo per le domande successive al 1° gennaio 2021, ma i fatti persecutori nei procedimenti pendenti possono essere valorizzati mediante presunzione semplice ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Resta fermo il principio delle Sezioni riunite n. 8/QM/2003: non basta la mera appartenenza alla minoranza perseguitata. Occorrono indizi gravi, precisi e concordanti che colleghino il fatto noto a quello ignoto. La mancata ammissione a scuola dopo il 1938 e la fuga dalla casa costituiscono atti persecutori provati per presunzione.

Il Fatto

Gli eredi di una donna deceduta riassumono davanti alla Sezione giurisdizionale il giudizio sul riconoscimento di due assegni di benemerenza. Il primo è l’assegno diretto in favore della dante causa, non ammessa alla scuola pubblica dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali del 1939. Il secondo è l’assegno di reversibilità, per gli atti persecutori subiti dalla madre di lei, consistiti nella perdita del lavoro di coadiuvante nella ditta del coniuge, chiusa perché commerciava in forniture militari.

Le domande amministrative del 2004 erano state rigettate nel 2007. I ricorsi di primo grado erano stati respinti con le sentenze n. 2265/2009 e n. 763/2013, poi accolti in appello. Dopo la nuova reiezione con la sentenza n. 199/2019, la Seconda Sezione centrale di Appello n. 681/2022 ha annullato la decisione e rimesso la causa al primo grado in diversa composizione, indicando il regime probatorio applicabile. Il Ministero deduce la mancanza di misure discriminatorie individuali e concrete.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico individua la questione dirimente rimessa dal giudice del rinvio nell’accertamento dei presupposti del diritto agli assegni previsti dall’art. 3 legge n. 932/1980, che richiama le circostanze dell’art. 1 legge n. 96/1955. La norma richiede atti di violenza o sevizio subiti per motivi razziali e la conseguente perdita della capacità lavorativa. Il nodo è quindi di natura probatoria.

Il giudice di appello ha stabilito che l’art. 1, commi 373 e 374, legge n. 178/2020, nel prevedere che gli atti persecutori razziali si presumono salvo prova contraria, vale solo dalle domande successive al 1° gennaio 2021. Per i procedimenti pendenti la presunzione legale non opera, ma i fatti possono essere accertati mediante presunzione semplice ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. Resta fermo il principio delle Sezioni riunite n. 8/QM/2003: la sola appartenenza alla minoranza non fonda il diritto.

Su questa base il giudice unico ritiene non condivisibili le difese del Ministero, che si limitano a richiamare l’art. 1 legge n. 96/1955 e le sentenze nn. 9/98/QM e 8/2003/QM senza considerare il regime probatorio fissato dalla sentenza n. 681/2022. Passando al primo fatto, dalla dichiarazione del dirigente scolastico emerge che la dante causa era iscritta prima del 1938 e che dopo tale data non risultano iscrizioni. Dagli atti notori del 2004 e del 2008 risulta la regolare promozione seguita dall’impossibilità di frequentare la scuola pubblica. Il collegamento tra fatto noto e fatto ignoto è sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti.

Quanto alla fuga, gli atti notori provano l’allontanamento dalla casa dopo l’8 settembre 1943 e il rifugio presso congiunti fino al giugno 1944. Il giudice ne desume, per presunzione semplice, che l’allontanamento abbia impedito il conseguimento del diploma. Per l’assegno di reversibilità, dall’atto notorio risulta la chiusura della ditta perché commerciava in forniture militari, con perdita della possibilità di svolgere l’attività lavorativa. Dal fatto noto della chiusura il giudice inferisce il fatto ignoto della perdita lavorativa della madre.

Il ricorso in riassunzione è quindi accolto. Il diritto agli assegni decorre dalla domanda amministrativa del 10.8.2004 sino al decesso della dante causa. Sugli arretrati, in ossequio alle sentenze nn. 10/QM/2002 e 6/QM/2008, competono interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite sono compensate ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, in ragione degli orientamenti non ancora consolidati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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