Ottemperanza e divieto di compensazione tra rivalutazione e indebito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 39 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore non può opporre in compensazione, alle somme dovute in esecuzione del giudicato, un credito maturato in un separato procedimento e contestato dal debitore. L’oggetto del giudizio è circoscritto alla verifica dell’esatto adempimento e il resistente non può trattenere la rivalutazione monetaria liquidata in favore del ricorrente. Il calcolo degli interessi legali segue l’art. 1284, comma 1, cod. civ. e non la misura maggiorata del comma 4, che non opera in presenza di diversa previsione di legge o di accordo tra le parti. La parziale ottemperanza della sorte capitale comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto. Resta fermo l’obbligo di corrispondere gli oneri accessori entro il termine fissato, con nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza contro l’INPS e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per l’esecuzione della sentenza n. 370/2021 della stessa Sezione. Con quella pronuncia era stata accolta la domanda relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 28/11/2018. Il ricorrente rappresenta che l’Istituto ha comunicato la trasformazione della pensione di inabilità in pensione in cumulo d’ufficio, senza eseguire alcun versamento.

Chiede quindi il pagamento di € 832,00 mensili oltre arretrati, in subordine la riliquidazione del trattamento, la fissazione di una somma per ogni giorno di ritardo e la nomina del Commissario ad acta, con spese. L’INPS eccepisce di aver pagato quanto dovuto sulla rata di marzo 2022; all’esito delle ordinanze istruttorie n. 113/2023 e delle note depositate, resta controverso il calcolo degli accessori e la compensazione operata dall’Istituto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione. Sulle contestazioni relative alla sorte capitale, il Collegio rileva che esse attengono a profili fiscali connessi al provvedimento INPS del 23/03/2023 di recupero dell’indebito pari a € 23.755,85, relativo a somme percepite sulla precedente prestazione e poi sostituita dalla nuova pensione corretta. Poiché l’Istituto ha parzialmente ottemperato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale.

Quanto agli interessi, la pretesa di applicare l’art. 1284, comma 4, cod. civ. non è accoglibile. In primo luogo, in sede di ricorso e nella perizia allegata gli interessi erano stati conteggiati applicando il comma 1 della medesima disposizione. In secondo luogo, la Cassazione n. 61/2023 — che il Collegio qualifica come isolata e difforme dal pregresso orientamento — precisa che la disciplina del comma 4 non si applica in presenza di diverso accordo tra le parti o di diversa espressa previsione di legge.

Nel caso concreto rileva l’art. 167, comma 3, cod. proc. cont., secondo cui il giudice determina, oltre gli interessi nella misura legale, anche il maggior danno da diminuzione di valore del credito. Il Collegio richiama i principi fissati dalle Sezioni Unite n. 10/2002, espressamente richiamati nella sentenza n. 370/2021.

Sulla compensazione tra la rivalutazione monetaria liquidata l’8/11/2023 in € 4.418,08 e l’importo preteso a titolo di indebito, la Corte osserva che già con l’ordinanza n. 113/2023 era stato chiarito che l’oggetto del giudizio è limitato alla sola verifica dell’ottemperanza alla sentenza n. 370/2021. L’INPS non può quindi trattenere le somme dovute a titolo di accessorio, perché la vicenda dell’indebito — peraltro contestata nel suo importo — non attiene al presente giudizio.

Il ricorso è pertanto parzialmente accolto. Ai sensi degli artt. 217 e 218 cod. proc. cont., l’Istituto è tenuto al pagamento della rivalutazione entro 60 giorni dalla notifica, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta nella persona del Direttore Regionale Lazio dell’INPS per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Segue la condanna alle spese legali di € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori antistatari; compensazione con il Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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