Prova della qualità di erede e legittimazione ad impugnare (Cass. civ. Sez. III n. 15991 del 07.06.2023)
Principi di diritto (Massima)
Chi, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede, mediante le produzioni documentali consentite. Tale prova deve essere fornita non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, essendo tardiva la produzione effettuata con il deposito della comparsa conclusionale. La mancata contestazione della controparte non ha rilievo, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio. In difetto, l’impugnazione è inammissibile per carenza di legittimazione, senza che assuma rilievo la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e costituisce mero elemento indiziario.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto opposizione avverso il precetto intimatogli da una banca, in proprio e quale mandataria di una società di gestione di attività, in forza di un decreto ingiuntivo e della successiva sentenza che aveva respinto l’opposizione al decreto. Rigettata l’opposizione in primo grado e confermata la decisione in appello, gli eredi del contribuente, nel frattempo deceduto, avevano proposto revocazione avverso la sentenza d’appello, ma la Corte territoriale aveva rigettato l’impugnazione rilevando, in via preliminare, la mancata prova tempestiva della qualità di eredi delle ricorrenti.
Avverso la sentenza di rigetto della revocazione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che la documentazione comprovante la qualità di eredi era stata allegata alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e depositata nel fascicolo telematico del giudizio di revocazione, oltre che la mancata contestazione da parte della controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che la sentenza n. 32137 del 2019, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per l’irreperibilità della documentazione comprovante la qualità di eredi, potesse produrre effetti di giudicato sostanziale, trattandosi di pronuncia “in rito” priva di contenuto decisorio, limitata al rapporto processuale nel cui ambito era stata emanata.
Nel merito, la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui chi agisce in giudizio assumendo la qualità di erede deve fornire la prova di tale qualità, oltre che del decesso della parte originaria, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte. La questione, infatti, è rilevabile d’ufficio e la produzione documentale deve avvenire non oltre la precisazione delle conclusioni, essendo inammissibile quella effettuata con la comparsa conclusionale.
Quanto alla documentazione allegata alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha osservato che dalla produzione non risultava che i documenti attestanti la qualità di eredi fossero stati effettivamente allegati alla delibera di ammissione e depositati nel fascicolo telematico del giudizio di merito. Solo con il deposito della comparsa conclusionale le ricorrenti avevano, per la prima volta, dichiarato di depositare il certificato di morte e lo stato di famiglia storico, in modo tardivo e quindi inutilizzabile.
La Corte ha quindi ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che esige la tempestiva produzione della documentazione comprovante la qualità di eredi, a tutela del contraddittorio. Dall’infondatezza del primo motivo è derivato il rigetto del ricorso, essendo rimasto indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire, con assorbimento degli altri motivi, logicamente successivi alla statuizione di inammissibilità.
Nota della Redazione
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