Art. 707 c.c. Consegna dei beni all’erede
L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Funzione della norma
L’art. 707 c.c. disciplina il momento in cui l’esecutore testamentario deve consegnare all’erede i beni ereditari che non siano più necessari all’esercizio dell’ufficio, collocandosi nel punto di equilibrio tra il possesso temporaneo e funzionale dell’esecutore e la titolarità sostanziale del successore, che trova il proprio fondamento nell’acquisto dell’eredità mediante accettazione.
La funzione della norma è impedire ogni protrazione abusiva del possesso dell’esecutore oltre il perimetro dell’ufficio: il possesso previsto dall’art. 703 c.c. non è una situazione definitiva, ma uno strumento servente all’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, con durata massima ordinaria di un anno dall’accettazione, prorogabile solo per evidente necessità e comunque non oltre un ulteriore anno.
Il nesso tra possesso funzionale e obbligo di consegna
Il nesso tra artt. 703 e 707 c.c. si legge così: l’esecutore prende possesso per amministrare e realizzare il programma testamentario; cessato il bisogno gestorio o conservativo, subentra il dovere di consegna, e la permanenza nel possesso richiede una giustificazione funzionale concreta, non una generica invocazione dell’ufficio. La distinzione di fondo resta netta: l’erede è il soggetto cui spetta la successione a titolo universale, mentre l’esecutore è titolare di un ufficio privatistico funzionale alla cura dell’attuazione del testamento; perciò l’esecutore non può trattenere i beni senza titolo, e l’erede ha diritto alla consegna quando non sussistano ragioni legittime di permanenza del bene nella sfera di disponibilità dell’esecutore.
I limiti al rifiuto di consegna
L’esecutore non può rifiutare la consegna richiesta dall’erede invocando obbligazioni da adempiere conformemente alla volontà del testatore, o legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, oppure offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri: la norma bilancia così l’interesse dell’erede a rientrare nella disponibilità dei propri beni con l’interesse dei beneficiari di legati e oneri a vedere comunque garantita l’esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Errori frequenti
- Ritenere che l’esecutore possa trattenere indefinitamente i beni non necessari all’esercizio del suo ufficio. L’erede ha diritto alla consegna dei beni non necessari alla gestione, su semplice richiesta.
- Considerare legittimo il rifiuto di consegna quando l’erede abbia già soddisfatto le obbligazioni o offerto idonea garanzia. In tal caso il rifiuto dell’esecutore non è giustificato.
Cosa fare
Va valutata, su richiesta dell’erede, la persistenza di un’effettiva necessità gestoria che giustifichi il mantenimento del possesso da parte dell’esecutore sui beni richiesti.
Va verificato, in caso di rifiuto della consegna motivato da obbligazioni, legati condizionali o a termine, se l’erede abbia già soddisfatto tali oneri o offerto idonea garanzia per il loro adempimento.