Prova testimoniale e motivazione apparente nell’opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. I n. 16695 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli di prova testimoniale non può esaurirsi nella loro letterale formulazione. Essa va condotta ponendo il contenuto dei capitoli in correlazione agli altri atti di causa, alle deduzioni dei contendenti e alla facoltà di chiedere chiarimenti ai testi ai sensi dell’art. 253, comma 1, cod. proc. civ. L’esigenza di specificazione è soddisfatta quando i fatti sono esposti nei loro elementi essenziali, così da consentire il controllo sulla pertinenza della prova e l’articolazione della prova contraria. È affetta da motivazione apparente, e dunque nulla, la statuizione che escluda in blocco le prove orali per una genericità non spiegata.

Il Fatto

Uno studio di architettura propone opposizione, ai sensi dell’art. 98 legge fall., avverso l’esclusione integrale del proprio credito dal passivo del fallimento di una società. Il credito, di rilevante importo, era preteso a titolo di residuo compenso per prestazioni di progettazione e direzione dei lavori eseguite in forza di tre contratti risalenti all’anno 2008.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto, respinge l’opposizione. Ritiene che l’opponente non abbia provato il pieno svolgimento delle prestazioni, non abbia dato conto dei pagamenti ricevuti e abbia articolato prove orali generiche e irrilevanti. Lo studio ricorre per cassazione con tre motivi; il fallimento resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono ritenuti fondati. La Corte rileva anzitutto che il diniego di ammissione si fonda su due sole argomentazioni: l’asserita irrilevanza dei numerosi documenti tecnici prodotti e l’inammissibilità, per genericità non meglio spiegata, di tutti i capitoli di prova testimoniale.

Quanto ai documenti, la Corte censura le ragioni addotte dal giudice di merito. Il riferimento alla mancanza di data certa o di prova dell’avvenuta trasmissione è errato, perché i documenti in questione non sono contrattuali ma tecnici. Parimenti erronea è l’affermazione sulla carenza di prova dei pagamenti in acconto: non è onere del creditore documentarli, tanto meno con atti di data certa.

Il passaggio centrale riguarda la prova testimoniale. Il tribunale non ha tenuto conto del principio secondo cui la verifica di specificità e rilevanza dei capitoli va operata correlando il loro contenuto agli altri atti di causa — nella specie la documentazione tecnica prodotta — e alle deduzioni delle parti, tenendo conto della facoltà di chiarimento ai testi ex art. 253, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. n. 11765 del 2019; Cass. n. 2149 del 2021).

La Corte richiama quindi l’orientamento per cui i fatti da provare possono ritenersi sufficientemente specificati quando, pur non descritti in ogni dettaglio, siano esposti nei loro elementi essenziali (Cass. n. 12642 del 2003; Cass. n. 22254 del 2021). Nella specie i capitoli non ammessi avevano ad oggetto circostanze specifiche che, ove confermate, sarebbero risultate decisive per l’accoglimento dell’opposizione.

Il ricorso è dunque accolto, il decreto impugnato è cassato e la causa è rinviata al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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