Rilevabilità d’ufficio della tardività della riconvenzionale e omesso esame del fatto decisivo (Cass. civ. Sez. II n. 26 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia d’ufficio del giudice su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività deve avvenire entro il grado di giudizio in cui essa si è manifestata, in difetto di espressa previsione normativa della sua rilevabilità in ogni stato e grado ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale. Ove il giudice di primo grado abbia deciso nel merito omettendo di statuire su una questione rilevabile d’ufficio, resta precluso al giudice d’appello e a quello di cassazione l’esercizio del potere officioso, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione della regola generale della conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame. Integra vizio di omesso esame di un fatto decisivo la mancata considerazione di un fatto storico risultante dal testo stesso della sentenza, oggetto di discussione tra le parti e idoneo a condurre a una differente soluzione della controversia.

Il Fatto

Un committente aveva convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice per inesatto adempimento di due contratti di appalto aventi ad oggetto la ristrutturazione di un immobile, con particolare riguardo alla fornitura e posa in opera delle persiane. Il Tribunale di Terni, decidendo con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., aveva accertato l’inadempimento dell’impresa, riconosciuto il controcredito di quest’ultima per lavori non pagati e, operata la compensazione, condannato la società al pagamento della differenza in favore del committente.

La Corte d’Appello di Perugia, in riforma della pronuncia, rigettava la domanda risarcitoria del committente e accoglieva la riconvenzionale dell’impresa, sull’assunto che i difetti fossero palesi e riconoscibili e che il committente, accettata l’opera a seguito di collaudo, fosse decaduto dalla garanzia. Il committente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’impresa è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 702-bis, comma 4, c.p.c., per avere entrambi i giudici di merito omesso di rilevare d’ufficio la tardività della domanda riconvenzionale proposta dall’impresa, eccezione già formulata in limine litis e riproposta in appello. Il motivo è dichiarato inammissibile.

La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la pronuncia officiosa su una questione processuale soggetta a decadenza deve intervenire nel grado in cui essa si è manifestata, salvo previsione normativa di rilevabilità in ogni stato e grado e fuori dalle ipotesi di vizi che pregiudicano interessi di rilievo costituzionale. Quando il giudice di primo grado decide nel merito omettendo di statuire sulla tardività, il potere officioso resta precluso al giudice d’appello e a quello di legittimità. Si forma, in applicazione dell’art. 161, comma 2, c.p.c., un giudicato implicito interno. Richiamati Cass. n. 26850/2022 e Cass. n. 6762/2021.

La Corte chiarisce inoltre che, poiché sul punto era stata formulata una censura con l’appello incidentale, restava da stabilire se essa potesse trovare ingresso in cassazione. Il ricorrente, però, si è limitato a dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 702-bis, comma 4, c.p.c., senza prospettare la nullità della sentenza derivante dall’omessa pronuncia, come richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., secondo Cass. Sez. Un. n. 17931/2013. Di qui l’inammissibilità.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità dell’impresa ritenendo i difetti palesi e riconoscibili, con decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c.. Ma dal verbale di collaudo, di cui la sentenza impugnata riporta ampio stralcio, emerge che la verifica ex art. 1665 c.c. delle persiane non si era conclusa con esito positivo. Il giudice distrettuale ha dunque omesso di esaminare un fatto storico risultante dal testo stesso della sentenza, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, poiché la sua considerazione avrebbe condotto a differente soluzione. Richiamate Cass. n. 19362/2022, Cass. n. 17888/2016 e Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.

La Corte dispone pertanto, ex art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese di legittimità ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

Nota della Redazione

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