Ricorso per cassazione improcedibile se non depositata la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 15194 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando tra gli atti depositati dal ricorrente non figuri copia autentica della sentenza impugnata, completa di tutti i suoi elementi costitutivi. Il deposito di tale copia integra un presupposto di procedibilità autonomo, previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., la cui mancanza è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla costituzione della controparte. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente, senza esame dei motivi, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Nei confronti di una società in accomandita semplice e della sua socia erano stati emessi due avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2009. Gli atti impositivi traevano origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza, conclusa con un processo verbale di constatazione. Nella prospettazione erariale la società aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti.

La CTP aveva accolto con separate sentenze i ricorsi avverso i due avvisi; gli appelli dell’erario, riuniti, erano stati rigettati. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la parte contribuente si è costituita con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Con il secondo contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 55 e 56 d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte non esamina nel merito alcuno dei motivi. Rileva, in via preliminare e assorbente, che tra gli atti depositati dall’Agenzia ricorrente non figura la sentenza impugnata. Il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione non è dunque integrato.

Il riferimento normativo è l’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi. La norma non ammette equipollenti: il deposito richiesto non è una mera formalità, ma condizione stessa dell’ammissibilità dell’impugnazione.

Accertata la carenza documentale, la Corte dichiara il ricorso improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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