Pubblicazione telematica della concessione idroelettrica e decorrenza del termine di impugnazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 19393 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, da parte del terzo non direttamente contemplato dall’atto, decorre dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli artt. 18 e 146 del r.d. n. 1775/1933. La pubblicazione sul sito informatico dell’amministrazione, pur prescritta da una legge provinciale, non integra l’effetto di pubblicità legale ove manchi una espressa previsione normativa che le attribuisca valore ufficiale di conoscenza erga omnes. Il giudice deve verificare la sussistenza di un onere di pubblicazione qualificato, funzionale alla effettività della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost.

Il Fatto

Una Pia Unione ha impugnato davanti al TSAP la deliberazione con cui la Giunta provinciale aveva dato incarico di bandire una gara per l’affidamento in concessione di una derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, insieme al relativo bando. Nel corso del giudizio ha proposto motivi aggiunti avverso il decreto assessorile di rilascio della concessione e il parere positivo della conferenza di servizi in materia ambientale.

Il TSAP ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ritenendo tardivi i motivi aggiunti perché proposti oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto concessorio sulla Rete Civica dell’Alto Adige, e ha ravvisato il carattere necessario dell’impugnazione della concessione. La ricorrente ha censurato tale statuizione dinanzi alle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la decorrenza del termine per impugnare la concessione idroelettrica da parte di un soggetto non contemplato nell’atto. Il TSAP aveva ritenuto che la pubblicazione sulla Rete Civica dell’Alto Adige, prevista dall’art. 16 della legge provinciale di Bolzano n. 2/2015, prevalesse sulla disciplina nazionale e facesse decorrere i termini.

La Corte ricostruisce il riparto costituzionale. L’uso della risorsa idrica a fini idroelettrici attiene a un bene demaniale e tocca competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente e di giurisdizione e norme processuali, nonché la competenza concorrente in materia di energia. La legge provinciale non disciplina la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi connessi al procedimento concessorio, materia riservata allo Stato.

Gli artt. 18 e 146 del r.d. n. 1775/1933 collegano la decorrenza del termine di sessanta giorni, per il terzo, alla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale o nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Si tratta di un onere di pubblicazione qualificato, cui consegue la conoscenza legale dell’atto, coerente con l’art. 24 Cost.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto: la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, e l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva (Cons. Stato n. 3126 del 2024; Cons. Stato n. 5570 del 2018; Cons. Stato n. 7614 del 2019). La pubblicazione sul sito istituzionale, mancando una disposizione che le attribuisca valore ufficiale, non fonda alcuna presunzione legale di conoscenza.

Nel caso concreto, l’art. 16 della legge provinciale n. 2/2015 non attribuisce alla pubblicazione telematica il valore di pubblicità legale richiesto dall’art. 146 del r.d. n. 1775/1933. Non rileva l’art. 32 della legge n. 69/2009, che presuppone atti già muniti di effetto di pubblicità legale, né risulta una pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale. Pertanto il termine non era decorso e i motivi aggiunti non erano tardivi. La sentenza è cassata con rinvio al TSAP in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *