Danno da ritardo sulla pensione pubblica: giurisdizione della Corte dei conti (Cass. civ. Sez. Un. n. 5236 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, identificati in funzione della concreta pronuncia richiesta e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Rientra pertanto in quella giurisdizione anche la domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’emanazione del provvedimento di riconoscimento della pensione, quale che sia l’entità del risarcimento richiesto e il criterio di determinazione del danno invocato, perché il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale.
Il Fatto
Un soggetto già dipendente di una comunità montana conveniva in giudizio l’INPS davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento dell’Istituto sulla domanda di pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla prestazione e la condanna al pagamento della pensione e dell’indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione. Domandava altresì la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno cagionato dal ritardo nell’emanazione del provvedimento pensionistico.
Prima dell’udienza l’INPS adottava il provvedimento di liquidazione della pensione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione del giudice contabile sulla domanda risarcitoria. Il giudice contabile dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alla pensione, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario quanto alla buonuscita e in favore del giudice amministrativo quanto al danno da ritardo. Il ricorrente riproponeva la domanda davanti al TAR, che ha sollevato d’ufficio il conflitto di giurisdizione, ritenendo errata la declinatoria in favore del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dal criterio generale di determinazione della giurisdizione, individuato nel petitum sostanziale e nella causa petendi, da apprezzare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale essi costituiscono manifestazione (Cass. s.u. n. 2368 del 2024, Cass. s.u. n. 20350 del 2018, Cass. s.u. n. 12378 del 2008).
Su questa base la Corte ribadisce che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, la misura della prestazione e la sua decorrenza, anche quando si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’ente obbligato (Cass. s.u. n. 7755 del 2017, Cass. s.u. n. 11869 del 2016).
Il perimetro comprende l’anzianità contributiva, la misura della pensione e degli assegni che ne costituiscono parte integrante, le domande di accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari, nonché le domande di ripetizione degli importi versati in eccedenza, ancorché non sia contestato il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue componenti e la legittimità dei provvedimenti che lo attribuiscono. Si tratta di profili funzionali all’ottenimento o alla misura della pensione.
La Corte richiama quindi il precedente secondo cui rientra nella giurisdizione contabile anche la controversia con cui, a fronte di un tardato riconoscimento della prestazione, si rivendichino gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei corrisposti in ritardo (Cass. s.u. n. 190 del 1997, Cass. s.u. n. 10799 del 1994).
Da qui la conclusione: la giurisdizione esclusiva e piena sul rapporto pensionistico implica l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni da tale rapporto derivate, compresa quella conseguenziale da ritardo nel riconoscimento della prestazione e nel pagamento dei ratei, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (Cass. s.u. n. 153 del 2013, Cass. s.u. n. 4853 del 2013). Il giudizio deve pertanto essere riassunto davanti alla Corte dei conti, alla quale è demandata la regolazione delle spese del regolamento.
Nota della Redazione
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