«Purezza» dell’acqua non riservata alle minerali: ma l’inibitoria obbliga a rimuovere lo slogan ovunque, anche sui siti di terzi (Cass. 18269/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 18269/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 1236/2025; camera di consiglio del 21 maggio 2026) — Presidente Di Marzio, Relatore Nazzicone.
Il principio di diritto
Le discipline delle acque minerali naturali (d.lgs. n. 176 del 2011) e delle acque potabili di rubinetto (d.lgs. n. 31 del 2001; d.lgs. n. 18 del 2023) non attribuiscono alle sole acque minerali il carattere della “purezza”, né ne vietano l’uso per le altre acque ad uso umano. È inoltre censurabile per cassazione la mancata ammissione di un mezzo istruttorio quando il giudice fondi la decisione sull’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. benché la parte si sia offerta di adempierlo; e, assolto l’onere di articolare la prova per capitoli separati e specifici (art. 244 c.p.c.), la parte non deve anche indicare quali capitoli reputi rilevanti. Infine, l’ordine di inibitoria che precluda al soccombente una condotta — come l’utilizzo di un messaggio pubblicitario — implica l’obbligo del medesimo di attivarsi per impedirne la diffusione, da chiunque provenga.
Il fatto
Una federazione delle industrie delle acque minerali agiva contro una società produttrice di un rubinetto miscelatore per acqua di rubinetto, lamentando pubblicità ingannevole e concorrenza sleale per l’uso dei termini “pura”/“purezza” e per il riferimento all’impatto ambientale della plastica. Il Tribunale di Milano dichiarava ingannevole un solo slogan (“[prodotto] offre tutti i benefici dell’acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostra cucina”), inibendone la divulgazione con penale, e liquidava € 5.000,00 di danno non patrimoniale; la Corte d’appello di Milano confermava. La federazione ricorreva per cassazione con sette motivi.
La motivazione
La Prima Sezione respinge i motivi sull’esclusività della “purezza”: dopo un’ampia ricognizione dei criteri ermeneutici (art. 12 preleggi), conferma che né la lettera né la ratio delle discipline di settore riservano alle sole acque minerali il carattere della purezza, né lo vietano alle acque di rubinetto; le acque minerali “si distinguono” per la “purezza originaria”, concetto diverso dal semplice uso della parola “pura”. Respinge anche le censure sul richiamo all’impatto ambientale della plastica, trattandosi di comunicazione veritiera su un vantaggio oggettivo (nessun greenwashing).
Accoglie invece il quinto, il sesto e il settimo motivo. Sul quinto: è censurabile la mancata ammissione di una prova testimoniale quando il giudice fondi il rigetto sull’inosservanza dell’onere ex art. 2697 c.c. pur essendosi la parte offerta di adempierlo (tra le altre, Cass. n. 27479/2025); una volta articolati capitoli separati e specifici (art. 244 c.p.c.), non è richiesto l’ulteriore onere di indicare quali siano rilevanti. Sul sesto: l’ordine di inibitoria che precluda ogni utilizzo del messaggio implica l’obbligo del soccombente di attivarsi per impedirne la diffusione da chiunque provenga; è errata la sentenza che esclude la responsabilità per la ripresa del messaggio da parte di terzi, tanto più a fronte del giudicato formatosi nel giudizio di opposizione a precetto. Sul settimo: vizio di omessa motivazione sull’esame della clausola statutaria che legittima la federazione ad agire a tutela dei diritti delle imprese associate.
Dispositivo: accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo, disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia tiene distinti due piani. Sul merito pubblicitario, la “purezza” non è un attributo giuridicamente riservato alle acque minerali, e il confronto ambientale veritiero non è denigratorio. Sul piano processuale e dell’effettività dell’inibitoria, invece, la Corte rafforza due tutele: la prova testimoniale ritualmente articolata non può essere respinta come “generica” pretendendo adempimenti non previsti dalla legge, e chi è colpito da un’inibitoria deve rimuovere attivamente il messaggio ovunque circoli, anche su siti di terzi, non potendo trincerarsi dietro l’altruità delle pagine. Per gli enti esponenziali, infine, la legittimazione risarcitoria va verificata alla luce delle clausole statutarie che li abilitano ad agire per i diritti degli associati.
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