Quadro RW e presunzione di fruttuosità degli investimenti esteri (Cass. civ. Sez. V n. 17453 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di monitoraggio fiscale degli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione iuris tantum di fruttuosità dei capitali si attiva in presenza del mero investimento estero, a nulla rilevando che lo stesso sia qualificato dal contribuente come operazione immobiliare. Il contribuente che intenda vincere la presunzione è onerato di una prova contraria idonea e specifica, non essendo sufficiente la produzione di documenti che attestino l’operazione sottostante. La doglianza che contesti la sola valutazione delle prove è inammissibile in cassazione, poiché la violazione dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. sussiste solo quando il giudice abbia invertito l’onere probatorio, non quando ne abbia valutato le risultanze.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cremona, ha notificato al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2008, contestando l’omessa dichiarazione di redditi impiegati in investimenti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato e procedendo alle conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, con l’applicazione della presunzione di fruttuosità di cui all’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990.

L’atto impositivo traeva origine dal rinvenimento, in una valigetta nella disponibilità del contribuente, di un contratto preliminare di compravendita concluso con una società registrata nelle Seychelles, avente ad oggetto un immobile da costruire a Dubai. Secondo l’Ufficio, i versamenti effettuati tramite assegni bancari, apparentemente finalizzati all’acquisto, costituivano in realtà un investimento finanziario estero. Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla CTP di Cremona, che ha respinto il ricorso; la CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha confermato la decisione. Contro tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167 del 1990, lamentando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova contraria. La Corte osserva che, secondo il costante insegnamento, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo quando il giudice abbia addossato l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove, sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ..

La CTR non ha invertito l’onere probatorio: ha accertato l’investimento finanziario estero e l’inosservanza dell’obbligo di monitoraggio fiscale, ha ritenuto operante la presunzione a carico del contribuente e ha poi valutato la prova contraria offerta, reputandola inidonea. La censura si risolve quindi in una critica all’apprezzamento delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 e dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, sostenendo che nel caso di specie si sarebbe trattato di un’operazione immobiliare, e non di un investimento finanziario. I giudici di merito hanno però accertato che il contribuente realizzò un investimento di natura finanziaria in Paese a fiscalità privilegiata, omettendo di dichiararlo. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze probatorie, poiché diversamente il giudizio di legittimità si trasformerebbe in un non consentito terzo grado di merito.

Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2728, comma 2, cod. civ., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la provenienza della provvista dalla precedente vendita di due immobili. La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia: la tesi difensiva è stata implicitamente disattesa nel momento in cui il collegio ha ritenuto insuperata la presunzione. Il profilo dell’omesso esame è invece inammissibile, poiché in presenza di una doppia conforme il ricorso è proponibile solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né l’impugnante ha dimostrato la diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e con l’attestazione relativa al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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