L’art. 5 della l. n. 130/2022 prescinde dall’atto impositivo per la definizione agevolata (Cass. civ. Sez. 5 n. 15208 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5 della legge n. 130/2022, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, non richiede che la lite abbia ad oggetto un atto impositivo. Tale presupposto obiettivo, presente nei precedenti regimi di condono, non è stato riprodotto dalla norma, la cui ratio è ispirata ad un intento deflattivo del contenzioso di legittimità. Ne consegue che la definizione agevolata non è preclusa per le controversie relative a cartelle di pagamento emesse per il recupero di somme erroneamente rimborsate. In caso di accoglimento del ricorso avverso il diniego di definizione, il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, restando assorbito l’esame dei motivi del ricorso principale.
Il Fatto
La contribuente aveva ottenuto, in sede di merito, l’annullamento di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate pretendeva la restituzione di somme erroneamente rimborsate a seguito del riconoscimento della tassazione separata con aliquota agevolata sugli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà del settore della riscossione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, mentre la contribuente presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130/2022.
La competente Direzione provinciale negava l’accesso alla definizione, ritenendo che la controversia, riguardando una cartella per il recupero di somme erroneamente rimborsate, non rientrasse tra le liti definibili, in quanto non avente ad oggetto un atto impositivo ai sensi dell’art. 16, comma 3, l. n. 289/2002. Avverso tale diniego la contribuente proponeva ricorso successivo in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta prioritariamente il ricorso avverso il diniego, esaminando la questione dell’ambito applicativo della definizione agevolata, e richiama il proprio precedente di Cass. n. 16091 del 2025, relativo ad una fattispecie identica.
La questione giuridica verte sull’interpretazione dell’art. 5 della legge n. 130/2022, il quale, nell’individuare le controversie definibili, fa riferimento alla pendenza di una controversia tributaria innanzi alla Corte di cassazione. La norma, diversamente dai precedenti regimi di condono, non richiede la sussistenza di un presupposto obiettivo quale quello dell’impugnazione di un atto impositivo.
La Corte ritiene irrilevante il rinvio all’art. 16 della l. n. 289/2002 operato dall’Agenzia, in quanto tale disposizione, nel definire la nozione di “lite pendente”, era funzionale alla disciplina di quel diverso condono. La sola esclusione applicabile è quella stabilita dai commi 1 e 2 e dalle lettere a) e b) del comma 6 dell’art. 5 della l. n. 130/2022, non pertinenti al caso di specie. La mancata riproduzione del requisito dell’atto impositivo non è accidentale, ma risponde alla ratio deflattiva della procedura speciale.
In accoglimento del ricorso successivo, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, assorbiti i motivi del ricorso principale dell’Agenzia. Le spese del giudizio di impugnazione del diniego sono integralmente compensate, in ragione della peculiarità della materia.
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Nota della Redazione
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