Qualificazione della domanda di garanzia per vizi nell’appalto ed eccezione non riproposta (Cass. civ. Sez. II n. 22634 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, il giudice cui compete la qualificazione del fatto è tenuto a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie in base ai fatti costitutivi allegati e al bene della vita richiesto, senza essere vincolato dall’erronea qualificazione operata dalla parte. Pertanto, di fronte a una domanda proposta dal committente ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., il giudice può riconoscere la sussistenza della responsabilità contrattuale dell’appaltatore ex art. 1667 cod. civ., non costituendo la natura occulta dei vizi materia di specifica allegazione, ma elemento della fattispecie di garanzia. L’apprezzamento in concreto della natura occulta del vizio è valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo con cui si addebita alla sentenza d’appello di non aver esaminato l’eccezione di prescrizione, ove la parte non abbia allegato, richiamato e depositato l’atto con cui tale eccezione sarebbe stata riproposta in appello, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un condominio convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società appaltatrice e il direttore dei lavori, ai quali aveva affidato opere di manutenzione straordinaria della facciata dell’edificio, chiedendo l’accertamento di vizi e difetti e la condanna al risarcimento. La società si costituì eccependo decadenza e prescrizione e, in via riconvenzionale, chiese il pagamento di un corrispettivo per lavori non previsti dal contratto. Anche il direttore dei lavori eccepì decadenza e prescrizione e propose domanda riconvenzionale per compensi.

Il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti della società appaltatrice, condannandola ex art. 1668 cod. civ., e rigettò le domande verso il direttore dei lavori e le riconvenzionali. Qualificò i vizi come non riconducibili all’art. 1669 cod. civ., applicando l’art. 1667 cod. civ., e distinse tra vizi apparenti, non tempestivamente denunciati, e vizi occulti, per i quali l’eccezione di decadenza e prescrizione fu respinta. La società propose appello; la Corte d’Appello di Milano accolse il primo motivo, riformando parzialmente la sentenza, e respinse il secondo, escludendo l’ultrapetizione.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte di merito l’avesse condannata ex art. 1667 cod. civ. pur in presenza di una domanda proposta dal condominio esclusivamente ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. e, in via subordinata, dell’art. 2043 cod. civ. Ha inoltre dedotto l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione sollevata sin dal primo grado.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato e in parte inammissibile. Ha anzitutto chiarito che la natura occulta dei vizi non costituisce materia di specifica allegazione, in difetto della quale il giudice esorbiterebbe dai propri compiti: si tratta di un elemento della fattispecie della garanzia descritta dall’art. 1667 cod. civ., della quale il giudice è chiamato a conoscere. L’apprezzamento in concreto della natura occulta è poi valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità.

Quanto alla qualificazione della domanda, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui, in tema di appalto, sussiste la concorrenza delle garanzie degli artt. 1667 e 1669 cod. civ., in vista del rafforzamento della tutela del committente. Il giudice, cui compete la qualificazione del fatto, è tenuto, ove ne ricorrano i presupposti, a qualificare la domanda in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. La Corte ha altresì richiamato Sez. II n. 20184 del 25.07.2019 e Sez. II n. 7537 del 20.04.2004, rilevando che, esattamente all’opposto di quanto sostenuto in ricorso, si è ritenuto che il giudice possa riconoscere la responsabilità extracontrattuale pur in presenza di domanda contrattuale tardiva.

Nel caso di specie, a fronte di una domanda per responsabilità extracontrattuale, il giudice del merito ha riconosciuto la sussistenza di quella contrattuale, che presenta presupposti, per alcuni versi, più onerosi per il committente. Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il profilo di doglianza sull’omesso esame dell’eccezione di prescrizione: la sentenza impugnata dà conto dell’eccezione in relazione al solo vizio di discromia della facciata, per il quale l’eccezione fu accolta con riduzione del quantum. La ricorrente avrebbe dovuto allegare specificamente e depositare l’atto con cui avrebbe riproposto in appello l’eccezione per tutti i vizi, ottemperando all’art. 346 cod. proc. civ., richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 7940 del 21.03.2019. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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