Deposito in appello dell’originale di documento già acquisito in copia (Cass. civ. Sez. II n. 19241 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito in appello dell’originale di un documento la cui copia sia stata prodotta nel giudizio di primo grado non integra una nuova produzione preclusa dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., ma costituisce mera regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivo, ed è irrilevante che vi proceda la stessa parte o altra parte. Una volta acquisito il documento agli atti del giudizio di merito, il materiale istruttorio diviene patrimonio comune delle parti e del giudice, cui spetta il potere-dovere di valutarlo, anche in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto. L’erronea affermazione del giudice di appello in ordine all’inammissibilità della produzione resta superata quando la decisione si fondi su un autonomo e congruo apprezzamento delle risultanze istruttorie, che si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di una fornitura di merce, fondato su una scrittura di riconoscimento di debito e promessa di pagamento prodotta in copia e disconosciuta dal debitore. Quest’ultimo propose opposizione, rigettata dal Tribunale di Asti. La Corte di Appello di Torino respinse poi il gravame, ritenendo la scrittura documento nuovo inammissibile in seconda istanza, ma anche irrilevante ai fini del decidere.
Il debitore ricorse così per cassazione con cinque motivi, deducendo la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., dell’art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di motivazione. La società intimata non svolse attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, tutti incentrati sulla produzione in appello dell’originale della scrittura, e li ritiene infondati. Rileva che la Corte distrettuale ha fondato la decisione su un passaggio autonomo: il primo giudice non aveva deciso sulla base di quel documento, ma sulla dimostrazione dell’avvenuta assunzione dell’obbligo di garanzia da parte del debitore.
È qui il nucleo del principio. Il materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio di merito non è appannaggio esclusivo della parte che lo ha prodotto, ma costituisce patrimonio comune delle parti e del giudice, sulla cui base valutare la fondatezza delle rispettive tesi. La Corte richiama il principio per cui l’onere della prova non opera, ai fini della decisione, quando il giudice desuma il proprio convincimento dagli elementi probatori acquisiti al processo da chiunque forniti (Sez. II n. 1059 del 1975; Sez. I n. 3176 del 1971).
Su questa base l’iniziale affermazione della Corte di Appello — che riteneva il principio invocabile solo quando a sanare il difetto sia la stessa parte che aveva prodotto la copia — viene superata. Irrilevante, dunque, ai fini dell’ammissibilità della produzione, che l’originale sia stato depositato da una parte diversa da quella che ne aveva allegato la fotocopia in prime cure: quel che conta è che il documento fosse già acquisito agli atti del giudizio, poiché in tal caso il deposito dell’originale in appello non è nuova produzione, ma regolarizzazione formale.
La Corte dà continuità al principio per cui il giudice può valorizzare un documento anche in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto, ancorché questa dichiari di non volersi più avvalerne, senza incorrere in extrapetizione (Sez. II n. 1397 del 1976; Sez. Un. n. 3380 del 1973), essendo la vincolatività del potere dispositivo delle parti circoscritta al momento delle allegazioni. Ne segue l’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo.
Resta il quinto motivo, sull’art. 132 cod. proc. civ.: la censura è infondata perché la motivazione della sentenza impugnata dà conto dell’iter logico-argomentativo seguito per ritenere provata l’obbligazione di garanzia, senza vizi di apparenza o illogicità, integrando il cd. minimo costituzionale (Sez. Un. n. 8053 del 2014; Sez. Un. n. 2767 del 2023). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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