Nullità della delibera di incarico per difetto di copertura finanziaria e decorrenza degli interessi professionali (Cass. civ. Sez. 2 n. 21736 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di spesa di un ente locale priva dell’attestazione di copertura finanziaria è valida ma non esecutiva: la mancata apposizione del visto di regolarità contabile, che accede alla delibera come condizione di esecutività e non di validità, non comporta la nullità dell’atto di spesa. Tale principio si applica ratione temporis alle delibere assunte sotto la vigenza dell’art. 55, comma 5, della L. n. 142/1990 nel testo sostituito dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/1997, che ha eliminato la nullità di diritto prevista dal testo originario. In materia di compensi professionali degli ingegneri, gli interessi moratori sulle somme dovute a saldo della specifica decorrono, ex art. 9, comma 4, della L. n. 143/1949, dal sessantunesimo giorno successivo alla consegna della stessa, e non da data anteriore.
Il Fatto
Due ingegneri convenivano in giudizio il Comune di Casamassima per ottenere il pagamento del compenso per l’incarico di progettazione preliminare e definitiva di un sottovia ferroviario, conferito con delibera della Giunta comunale del 27.7.2000, integrata da successiva delibera del 26.9.2000. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo nulla la delibera di incarico per mancata attestazione della copertura finanziaria. La Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza, condannava il Comune al pagamento del compenso e degli interessi legali dalla data di consegna degli elaborati progettuali. Il Comune ricorreva in Cassazione deducendo la violazione delle norme sull’impegno di spesa e sulla decorrenza degli interessi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con il quale il Comune lamentava la nullità delle delibere di incarico per difetto di copertura finanziaria, ricostruendo l’evoluzione normativa. Il R.D. n. 383/1934 richiedeva la copertura finanziaria quale elemento essenziale della delibera; l’art. 55, comma 5, L. n. 142/1990 nel testo originario sanzionava con la nullità di diritto l’atto privo dell’attestazione. L’art. 6, comma 11, L. n. 127/1997, applicabile ratione temporis alle delibere del 2000, ha però eliminato la nullità, trasformando l’attestazione in condizione di esecutività: i provvedimenti di spesa sono esecutivi solo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11098 del 2002, secondo cui la riforma del 1997 ha sovvertito l’ordine precedente: la copertura finanziaria, da prius dell’impegno, è divenuta posterius che accede alla deliberazione completandola. La mancata apposizione del visto da parte dell’organo burocratico non può comportare la nullità dell’atto adottato dall’organo politico-amministrativo, perché la sanzione sarebbe eccessiva e incongrua rispetto al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione. La delibera priva di attestazione è quindi valida ma non esecutiva.
La Corte precisa che il D. Lgs. n. 267/2000, entrato in vigore il 13.10.2000, non si applica alle delibere del 27.7.2000 e del 26.9.2000. Rileva inoltre che, nel caso concreto, il visto del responsabile del servizio era stato apposto in calce alla delibera integrativa e che l’opera aveva comunque ottenuto il finanziamento regionale, verificandosi così la condizione di esecutività. Distingue la fattispecie da quella delle Sezioni Unite n. 26657 del 2014, riferita al diverso regime dell’art. 23 del D.L. n. 66/1989 non ancora sostituito dalla normativa del 1997. Rigetta, quindi, il primo motivo.
Accoglie invece il secondo motivo, concernente la decorrenza degli interessi. La Corte d’appello li aveva fatti decorrere dalla consegna degli elaborati progettuali, mentre l’art. 9, comma 4, L. n. 143/1949 li fa decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla consegna della specifica. La Corte esclude l’inammissibilità per novità della questione, sorta solo con la sentenza di secondo grado, e respinge la tesi dei professionisti sull’inapplicabilità della norma speciale, rilevando che il debitore può dolersi dell’erronea decorrenza anche se il tasso applicato è inferiore a quello legale dovuto.
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Nota della Redazione
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