I minimi tariffari del D.M. n. 55/2014 sono inderogabili dal giudice (Cass. civ. Sez. 3 n. 15512 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate dallo stesso D.M. n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi tariffari, in quanto aventi carattere inderogabile. Il mancato rispetto di tali minimi integra una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c..
Il Fatto
La società, risultata soccombente in appello, era stata condannata dal Tribunale di Palermo a rifondere alla controparte le spese del secondo grado di giudizio. Il giudice dell’appello aveva tuttavia liquidato i compensi in misura inferiore al minimo tariffario previsto per la controversia, di valore fino a 1.100,00 euro.
La parte vittoriosa ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 in relazione all’art. 91 c.p.c.. La società controricorrente ha resistito, eccependo di aver già corrisposto alla ricorrente la differenza tra l’importo minimo tariffario e quanto liquidato dal giudice del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando il principio già affermato in precedenti pronunce, secondo cui, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione dei compensi e delle spese di lite basata sui parametri del D.M. n. 55/2014 non consente al giudice di scendere al di sotto dei valori minimi, aventi carattere inderogabile a seguito dell’intervento del D.M. n. 37/2018.
Nella specie, il giudice del gravame non si era attenuto a tale principio, essendo il minimo tariffario dovuto per la controversia, di valore fino a 1.100,00 euro, pari a 332,00 euro, mentre la liquidazione era avvenuta in misura inferiore.
La S.C. ha invece dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancata applicazione del parametro medio tariffario, in quanto l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella scelta tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo a parametri fissati dalla tariffa.
Alla fondatezza del motivo è conseguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio, in diversa composizione, proceda a un nuovo esame applicando il principio disatteso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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