Querela di falso del verbale di constatazione e principio di autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 20304 del 20.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsità accertata della sola sottoscrizione apposta sul processo verbale di constatazione non travolge l’intero atto, che conserva natura ricognitiva e riepilogativa dell’attività ispettiva protrattasi nel tempo e della quale dà conto. Nei giudizi civili con intervento obbligatorio del P.M. la previsione di legge è osservata con la sola comunicazione degli atti all’ufficio competente, senza che il mancato esercizio dei poteri di cui all’art. 72 cod. proc. civ. determini la nullità delle udienze o della sentenza. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. richiede un fatto storico decisivo, il cui esame avrebbe mutato l’esito della controversia.

Il Fatto

Una società, poi dichiarata fallita, e il suo amministratore propongono querela di falso contro un processo verbale di constatazione redatto dal nucleo operativo della Guardia di finanza. Deducono che le operazioni conclusive della verifica si sarebbero svolte senza la presenza di un ufficiale, la cui sottoscrizione figura invece nel documento.

Il tribunale dichiara il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore e, nel merito, accoglie in parte la querela, accertando la falsità del verbale nella sola parte in cui indica la presenza dell’ufficiale alle operazioni conclusive. Ogni altra domanda è respinta. La Corte d’appello di Bari, riuniti i gravami, li respinge entrambi. Il Fallimento e l’amministratore ricorrono per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la dedotta nullità del giudizio d’appello per mancata comunicazione degli atti al Procuratore generale presso la corte territoriale, ai fini dell’intervento obbligatorio nella querela di falso. Il motivo è inammissibile: la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata, secondo cui l’art. 71 cod. proc. civ. è osservato con la comunicazione all’ufficio competente, spettando poi al P.M. decidere se intervenire, dedurre prove o proporre impugnazioni.

Il mancato esercizio di tali poteri non comporta la nullità delle udienze disertate, degli atti compiuti senza la sua presenza o della sentenza pronunciata in assenza di conclusioni. La Corte richiama sul punto Cass. n. 40377/2021, Cass. n. 10894/2005 e Cass. n. 4416/1980.

Analoga sorte tocca al motivo sulla mancata ostensione del parere scritto del P.M., inammissibile per genericità, non essendo indicato l’interesse concretamente violato. Quanto al rilievo officioso del difetto di legittimazione attiva, la Corte rileva che la doglianza non si confronta con la ratio decidendi: la corte territoriale non ha fondato la decisione sul luogo del rilievo, ma ha escluso che il rilievo officioso abbia impedito all’appellante di contraddire e di precisare la domanda, carente nell’indicazione della pretesa vantata.

Sul nucleo sostanziale, la Corte conferma che la falsità parziale della sottoscrizione non invalida l’intero verbale. L’atto è ricognitivo e riepilogativo di un’attività ispettiva iniziata nel giugno 2010, sottoscritto dagli altri pubblici ufficiali presenti e non contestato nelle risultanze intrinseche ed estrinseche. Quanto al processo verbale di verifica, si tratta di atto diverso, redatto giornalmente alla presenza del contribuente, la cui vidimazione successiva non interferisce con la motivazione.

La dedotta violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. è inammissibile: il ricorrente non indica quali affermazioni in diritto della sentenza contrastino con le norme regolatrici, risolvendosi la censura in una critica alla valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso è nel complesso respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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