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Fallimento del mandante e procura alle liti inesistente (Cass. civ. Sez. II n. 34638 del 12.12.2023)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento determina la perdita della legittimazione processuale del fallito per tutte le controversie non aventi natura personale, ai sensi dell’art. 43, comma 1, legge fall., con automatica interruzione dei processi in corso ex art. 43, comma 3, legge fall. Il mandato defensionale conferito con la procura alle liti non è soggetto alla disciplina del mandato in generale di cui all’art. 78, comma 2, legge fall., sicché l’apertura della procedura concorsuale fa venire meno l’efficacia della procura rilasciata al difensore del fallito. La nomina e il rilascio della procura al difensore della curatela competono al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato; non è attribuibile alcun incarico al legale che patrocinava il fallito per effetto del comportamento omissivo del curatore. L’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, non consente di sanare la procura alle liti inesistente o mancante in atti, a differenza del testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Il Fatto

I proprietari di un immobile convenivano in giudizio l’acquirente per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento, ex art. 1453 cod. civ., chiedendo l’accertamento del mancato versamento del saldo del prezzo. Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando la risoluzione del contratto.

L’acquirente proponeva appello, ma nel frattempo interveniva la dichiarazione di fallimento della sua ditta individuale. La Curatela si costituiva in giudizio facendo proprie le difese del fallito. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo che la procura alle liti fosse inesistente e che l’interruzione del giudizio non fosse sanabile. La Curatela ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina prioritariamente il terzo e il quarto motivo, per ragioni di priorità logica. Il terzo motivo riguarda la dedotta volontà tacita di ratifica dell’operato del falsus procurator da parte della Curatela. La Corte lo dichiara infondato: il mandato defensionale, per le sue peculiarità, non è soggetto alla disciplina del mandato in generale di cui all’art. 78, comma 2, legge fall. La perdita della legittimazione processuale del fallito comporta che la procura alle liti rilasciata prima del fallimento perda efficacia, non potendosi attribuire incarico al legale che patrocinava il fallito per effetto del comportamento omissivo del curatore, il quale non è comunque dotato di capacità processuale autonoma.

Il quarto motivo, di carattere subordinato, lamenta la mancata assegnazione del termine per sanare il difetto di rappresentanza ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ. La Corte lo dichiara parimenti infondato. Tale norma, nel testo introdotto dalla legge n. 69 del 2009, non consente di sanare la procura alle liti inesistente ovvero mancante in atti, richiamando le Sezioni Unite n. 37434 del 21.12.2022, e precisando che solo il testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ha esteso la sanatoria anche alla fattispecie dell’inesistenza.

Rigettati i due motivi esaminati, i primi due motivi vengono assorbiti, in quanto la decisione sull’inammissibilità dell’appello è già fondata sui motivi esaminati. Il ricorso è, pertanto, rigettato, con dichiarazione di nullità delle spese per mancata attività difensiva delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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